Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6655 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.15/03/2017),  n. 6655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4803-2016 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERNANDO RAINO’;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente avvocato L.V. impugna, articolando due motivi di ricorso, per violazione o mancata applicazione dell’art. 643 in relazione all’art. 644 c.p.c., e per violazione dell’art. 188 disp. att. c.p.c., u.c., in relazione all’art. 163 c.p.c., il provvedimento del 2 novembre 2015 del Tribunale di Lecce, che, richiamando una precedente ordinanza già resa nel corso del giudizio, si conclude con la semplice assegnazione alle parti del termine per l’inizio della procedura di mediazione obbligatoria, dopo aver meramente definito i limiti del procedimento per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.. Il Tribunale di Lecce, nel provvedimento impugnato, evidenzia pure che l’opponente a decreto ingiuntivo abbia lamentato che la notifica del decreto ingiuntivo sia avvenuta in violazione dell’art. 644 c.p.c..

Nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, il ricorrente narra di aver appunto proposto azione autonoma ex art. 188 disp. att. c.p.c., instaurando il giudizio R.G. n. 2152/2015, per conseguire la pronuncia dell’avvenuta inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1093 del 2013. L’avvocato L.V. deduce la natura decisoria dell’ordinanza del 2 novembre 2015, e così propone ricorso ex art. 111 Cost..

Rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, il (OMISSIS).

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Come da questa Corte già più volte affermato in precedenti pronunce, qualora il debitore ricorra al giudice che ha pronunciato decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., per ottenere dichiarazione d’inefficacia del decreto stesso in difetto di tempestiva notificazione, il provvedimento di rigetto di tale istanza (a differenza di quello di accoglimento) non ha carattere definitivo, in quanto, a norma dell’ultimo comma del citato art. 188, non preclude al debitore medesimo la facoltà di proporre nei modi ordinari domanda rivolta al conseguimento di detta declaratoria, la quale avrà forma di sentenza e sarà perciò impugnabile coi rimedi ordinari, sicchè deve escludersi che quel provvedimento possa essere impugnato con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., (Cass. Sez. U. 18 marzo 1987 n. 2714; Cass. Sez. 1, 19 novembre 1992 n. 12382; Cass. Sez. 1, 23 maggio 2006, n. 12135; Cass. Sez. 6 – 1, 5 giugno 2014, n. 12614).

Tanto meno rivela natura decisoria, ovvero idoneità al giudicato, e definitiva, essendo piuttosto propedeutico ad ulteriori atti del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, adito con domanda di cognizione ordinaria volta alla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, assegni alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ex art. 5.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato (OMISSIS), non ha svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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