Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6654 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio promosso dal

Tribunale di Tivoli nel procedimento vertente tra:

V.B.;

e

P.E.;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale MARTONE Antonio, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del Tribunale per i minorenni, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato il 6 dicembre 2006 V.B., nella qualita’ di madre della minore P.G., nata a (OMISSIS), ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Roma una pronuncia che disponesse l’affidamento a se’ della figlia, nata da relazione avuta con P.E., con regolamentazione delle frequentazioni paterne e con determinazione della somma dovuta dal P.E. a titolo di contributo al mantenimento della minore;

che il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza depositata il 30 gennaio 2007, dichiarava la propria incompetenza per materia, essendo competente il Tribunale ordinario;

che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Tivoli, questo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 3 aprile 2007, n. 8362), la L. 8 febbraio 2006, n. 54, sull’esercizio della potesta’ in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potesta’ del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicche’ la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 in parta qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualita’ delle misure relative all’esercizio della potesta’ e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e segg., ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che e’ aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi’, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio;

che il medesimo principio e’ stato ribadito in numerosi arresti (ordinanze 25 agosto 2008, n. 21754, n. 21755 e n. 21756; ordinanza 24 marzo 2009, n. 7070; ordinanze 7 maggio 2009, n. 10569, n. 10570 e n. 10576);

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, anche per i provvedimenti economici, essendo stati questi chiesti contestualmente al provvedimento sull’affidamento;

che va di conseguenza cassata la sentenza declinatoria;

che, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio, non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese;

che, ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignita’ delle persone coinvolte deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; dichiara. la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma e cassa la sentenza declinatoria del medesimo Tribunale per i minorenni in data 30 gennaio 2007. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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