Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6654 del 16/03/2018


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Cassazione civile, sez. I, 16/03/2018, (ud. 07/12/2017, dep.16/03/2018),  n. 6654

Fatto

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18 LF, dalla Edil Sud srl, che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento su istanza della F.lli P. Ing. C. & L. SpA.

1.1. La Corte territoriale ha affermato che, nel caso in esame, la notifica del ricorso di fallimento, effettuata a mezzo posta presso la sede legale della società (mediante l’immissione di un avviso nella cassetta postale di corrispondenza), era stata rituale.

1.2. Infatti, secondo il giudice distrettuale, nel caso in cui la notificazione non può essere effettuata mediante consegna alle persone addette alla sede o al portiere dello stabile in cui essa è posta, ed essa non sia diretta alla persona fisica che rappresenti l’ente, potrebbe legittimamente essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c..

1.3. Nel caso in esame, non recando l’atto gli elementi identificativi del legale rappresentante della società e dei suoi recapiti, e non essendo possibile procedere alla consegna con le modalità previste dall’art. 145 c.p.c., comma 1, la notifica era stata correttamente compiuta con le modalità contemplate dall’art. 140 c.p.c., ossia con quelle equipollenti al deposito del piego presso l’ufficio postale e il conseguente avviso, senza che l’istante fosse obbligato a interrompere il processo notificatorio per procedere all’identificazione, mediante visura camerale, del legale rappresentante della società e dei suoi recapiti.

2.Nel merito, molteplici ed univoci inadempimenti erano ascrivibili alla Edil Sud, sicchè gli elementi emergevano da plurimi elementi, di cambiali e tratte.

3. Contro tale decisione il signor L.E., quale amministratore della Edil Sud srl, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

4. La Curatela fallimentare e la F.lli P. Ing. C. & L. SpA hanno resistito con controricorso.

5. Il PG, nella persona della d.ssa Annamaria Soldi, ha concluso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, affinchè la Corte accolga il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 145,138,139,141,140 e 143 c.p.c., L. Fall., art. 15, e art. 24 Cost.(art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole della violazione del principio di diritto secondo cui la notifica di un atto alla società, effettuato con la giacenza presso l’Ufficio Postale, sarebbe illegittimo potendo essere utilizzato solo nei riguardi del legale rappresentante di essa ma dopo aver inutilmente esperito il tentativo di notificazione presso la residenza di quest’ultimo.

1.1. Secondo la ricorrente, essa società non avrebbe ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare presso la sede legale, nè la comunicazione di avvenuta giacenza del piego presso l’ufficio postale.

1.2. Infatti, il tentativo di recapito della raccomandata, non avvenuto per “temporanea assenza del destinatario” e “mancanza” delle persone abilitate, sarebbe stata seguita, semplicemente, dalla compiuta giacenza presso l’ufficio postale.

2. Con il secondo motivo (Error in procedendo in relazione agli artt. 145,138,139,141,140 e 143 c.p.c., L. Fall., art. 15, e art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4): nullità della sentenza per omessa revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, nulla per nullità e/o irregolarità della notifica e violazione del principio del contraddittorio), la ricorrente si duole – per le stesse ragioni di cui al mezzo che precede – della mancata revoca ed annullamento della sentenza dichiarativa del proprio fallimento.

3. Con il terzo (Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia sull’omesso ordine di rinnovazione della notifica richiesta dal reclamante in appello, da parte del giudice di prime cure: art. 360 c.p.c., n. 4) e Nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio ex art. 24 Cost. (art. 360, n. 4) nonchè violazione dell’art. 101 c.p.c., L. Fall., art. 15, e artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente lamenta la violazione dei principi in materia di garanzie del procedimento prefallimentare e la mancata applicazione dell’ordine di rinnovazione di una notificazione irregolare, con la conseguente revoca o annullamento della sentenza dichiarativa del proprio fallimento adottata nel palese difetto del contraddittorio.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’omessa valutazione delle prove documentali del giudizio di appello e della CTU nonchè dei bilanci 2009-2010 della società ricorrente, attestanti l’insussistenza dello stato di insolvenza della Edil Sud per la revoca della sentenza di fallimento e violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.), la ricorrente lamenta il mancato esame dei documenti indicati ai fini del giudizio sull’ipotizzato stato d’insolvenza della società.

5. Con il quinto (Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti: l’insussistenza dello stato d’insolvenza della Edil Sud (art. 360 c.p.c., n. 5)), la ricorrente lamenta – per le spese ragioni di cui al mezzo precedente (la mancata esclusione dello stato d’insolvenza della società debitrice) – il vizio di motivazione.

6. I primi tre motivi di ricorso, sottopongono a questa Corte, la stessa questione (sotto diversi angoli visuali): la mancata osservanza delle regole relative alla notificazione degli atti processuali ed in particolare la violazione del principio di notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche, ove la sede risulti chiusa e non vengano rinvenute persone che la legge considera idonee a ricevere tali atti.

6.1. Il giudice di appello ha respinto le doglianze proposte sostanzialmente affermando che la notificazione del decreto di convocazione della Edil Sud s.r.l. per l’udienza prefallimentare (fissata L. Fall., ex art. 15) (avvenuta a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.) senza l’indicazione delle generalità e dei “recapiti” del legale rappresentante, in ragione del mancato rinvenimento presso la sede sociale del predetto legale rappresentante ovvero di altre persone abilitate a ricevere l’atto), si era perfezionata mediante l’immissione dell’avviso postale nella cassetta di corrispondenza presente nel detto stabile ove aveva sede la società e che, in data successiva, erano stati spediti gli avvisi prescritti dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

6.2. In sostanza, secondo la Corte di Appello di Napoli, la notificazione era stata correttamente eseguita a mezzo posta, secondo la previsione dell’art. 145 c.p.c.(nel testo attualmente vigente, e ratione temporis applicabile alla fattispecie), rilevando come l’ipotesi contemplata dal terzo comma della disposizione da ultimo richiamata (che consente la notificazione al legale rappresentante dell’ente, del quale siano state preventivamente indicate generalità ed i recapiti) non possa trovare applicazione nel caso in cui l’atto da notificare non “identifichi” il predetto legale rappresentante.

6.3.Più precisamente, secondo la ricostruzione della corte di merito, la notificazione alla società potrebbe essere effettuata direttamente a quest’ultima, giusta il disposto dell’art. 145 c.p.c., comma 3, se l’atto non specifica le generalità ed i “recapiti” del legale rappresentante della società destinataria.

7. Si pone pertanto il seguente problema di diritto: se procedendosi a notificare a mezzo posta un atto ad una società, nei casi in cui non sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante, dinanzi all’impossibilità di poterlo consegnare presso la sede legale della società per l’assenza di persone che possano riceverlo e poichè l’atto non specifica le generalità ed i “recapiti” del legale rappresentante della società destinataria, l’ufficiale notificatore possa operare nei confronti di quest’ultima ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, ossia attraverso il deposito della copia presso l’Ufficio postale, l’affissione dell’avviso del deposito in una busta chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, con l’invio della notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).

8. Va innanzitutto rilevato come, la notificazione da eseguirsi per mezzo della posta, non valga ad escludere la operatività dell’art. 145 c.p.c., comma 3, nella sua attuale formulazione, poichè – come questa Corte ha già avuto occasione di affermare – è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede, a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l’art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (Cass. 18762/2011).

9. Tuttavia, contrariamente alla tesi della corte di merito, l’art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notificazione dell’atto destinato ad una società a condizione che ricorra un duplice presupposto: a) che non sia stato possibile raggiungere lo scopo mediante la notificazione in una delle due forme alternative contemplate dall’art. 145, commi 1 e 2 e, comunque, b) semprechè si proceda nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente e non già nei confronti dell’ente impersonale (Cass. n. 18762/2011; Cass. n. 9237/2012; Cass. n. 2232/2017).

9.1.Una diversa impostazione, analoga a quella fatta propria dalla corte di appello di Napoli, si era, infatti, consolidata nella vigenza dell’art. 145 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica del 2005, ed era stata fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità il cui orientamento non è più attuale nel nuovo assetto normativo (il riferimento è a Cass. Sezioni Unite n. 8091/2002).

10. Muovendo da questa premessa, la circostanza che il creditore istante non avesse indicato nell’atto da notificare la persona del legale rappresentante della Edil Sud s.r.l. imponeva di non applicare l’art. 145 c.p.c., comma 3, di guisa che la notificazione del decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare, nella assenza di soggetti abilitati, non poteva perfezionarsi mediante deposito del piego presso l’ufficio postale e con la immissione dell’avviso confermato dalla spedizione della raccomandata (come previsto dall’art. 8 legge 890 del 1982) direttamente nei confronti della Edil Sud s.r.l..

10.1. Per quanto precede, dovendosi ravvisare nella fattispecie una violazione dell’art. 145 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 15, il ricorso deve essere accolto per i primi tre motivi (assorbiti i restanti), facendosi applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di notificazioni ad una persona giuridica, è valida quella eseguita presso la sede, a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l’art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società, per l’assenza di persone che possano riceverlo.

10.2.Per quanto precede, la violazione del menzionato principio di diritto, comporta l’annullamento della sentenza di appello (che ha ribadito la giustezza dell’opposto principio di diritto) e la nullità di quella di primo grado che non ha assicurato il rispetto del principio del contraddittorio in prime cure, secondo l’opposto principio di cui ha fatto applicazione, sentenze che perciò vanno entrambe cassate, con la conseguente rimessione degli atti, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 15 della legge fallimentare.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e quella di primo grado, resa dal Tribunale di Napoli, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al predetto Tribunale, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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