Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6654 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6654 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 6156-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DIG.IT . INTERNATIONAL SRL IN FALLIMENTO in persona del
Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.
GRAMSCI 14, pressoo studio dell’avvocato ANTONELLA
GIGLIO, rappresentato e-éeso ,daltWevocato MAURIZIO
LEONE giusta delega in calce
3.

Data pubblicazione: 06/04/2016

controricorrente

avverso la sentenza n. 114/2011 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata 1’08/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si
riporta al ricorso e chiede raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LEONE che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

TRICOMI;

3

RITENUTO IN FATTO

La controversia era sorta a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n.
R1 S031600034/2007 per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno di imposta 1999, con il
quale l’Amministrazione, per quanto interessa il presente processo, aveva determinato ai sensi
dell’art.55 del DPR n.633/1972, una maggiore IVA nella misura di €.418.556,81.
In primo grado la pretesa relativa all’IRPEG era stata azzerata, mentre l’accertamento era
stato confermato per IRAP ed IVA.
2. Riteneva il secondo giudice di accogliere la sola domanda relativa all’IVA, sulla
considerazione che “il contribuente ha presentato a questa Commissione alcune fatture di
acquisto di importo significativo ed ha giustificato la non presentazione delle altre fatture con
la difficoltà che esse avrebbero rappresentato in considerazione dell’enorme voluminosità
della documentazione. In sostituzione ha allegato al ricorso perizia giurata di un
professionista, che fa risultare una detrazione sul registro acquisti superiore a quella
effettivamente riscontrata per lire 98.858.000. Relazione di stima che non puà essere disattesa
e che quindi viene considerata valida ai fini della determinazione del debito IVA.”.
3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi, ai quali replica il fallimento
con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Primo motivo — Violazione e falsa applicazione dell’art.32 del DPR n.600/1972 (artt.360,
comma 1, n.3, cpc, ed anche 360, comma 1, n.4, cpc).
La ricorrente si duole che che la CTR abbia accolto l’appello in merito all’IVA dovuta, sulla
scorta di documentazione prodotta tardivamente, solo in sede processuale in secondo grado, in
violazione della norma citata, nonostante sin dal 12.04.2005 fosse stata notificata al curatore
la richiesta di esibire copia della dichiarazione Mod. 760, anno di imposta 1999, con la
relativa ricevuta di presentazione, e senza che la parte avesse dimostrato che la produzione
tardiva era dovuta a cause a lei non imputabili.
1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
1.3. Osserva la Corte che così recita l’art.32, commi 4 e 5, del DPR n.600/1973, nel testo
vigente all’epoca della richiesta d’ufficio (12.04.2005) “(4) Le notizie ed i dati non addotti e

R.G.N. 6156/2012
Cons. est. Laura Tricomi

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n.114/31/11,
depositata 1’8.11.2011 e non notificata, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal
Fallimento DIG-IT INTERNATIONAL SRL, respingendo l’appello incidentale
dell’ Arruninistrazione, e rideterminava l’IVA dovuta per l’anno di imposta 1999 nella minor
somma di lire 98.858.000, confermando nel resto la decisione di primo grado.

4

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare “L’invio, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall’art. 32, quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve
alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli
obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente
per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del
contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente
sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti
non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l’art. 58, comma 2, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del
giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza.(Cass.
10489/2014).
E’ stato tuttavia anche chiarito che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in
sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri
dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva
produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte
dell’Amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua
mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.” (Cass. nn. 25334/2014,
11765/2014,22126/2013, 453/2013).
1.4. Invero, nel caso in esame, la Agenzia non trascrive — se non sommariamente – l’invito del
12.04.2005: tale difetto di trascrizione non consente di verificare se l’invito sollecitava la
specifica produzione delle fatture di acquisto 1999 — oggetto di contestazione per allegazione
tardiva – o piuttosto, come sembra di cogliere dal tenore del motivo, solo la richiesta della
dichiarazione dei redditi e della ricevuta di presentazione; inoltre non fornisce tutti gli
elementi, anche in ordine all’avvertimento circa le conseguenze alla eventuale
inottemperanza, necessari a ricondurlo all’ambito di applicazione della fattispecie normativa
invocata, con evidenti ricadute sul piano dell’autosufficienza.

R.G.N. 6156/2012
Cons. est. Laura Tricorni

gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti
dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio’ l’ufficio deve informare
il contribuente contestualmente alla richiesta. (5) Le cause di inutilizzabilital previste dal
terzo comma (ora quarto) non operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i
dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver
potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.”

5

2.1. Secondo motivo — Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (art.360, comma 1, n.5 (erroneamente indicato “3 .2 cpc).

2.3. Lamenta altresì la contraddittorietà della motivazione, rimarcando che la CTR Idopo aver
affermato che la contribuente aveva presentato solo “alcune fatture di acquisto di importo
significativo”, aveva tuttavia sentenziato affermando che era stata raggiunta la prova della
veridicità della sussistenza delle operazioni e della loro rilevanza ai fini IVA i senza spendere
alcuna parola sull’assolvimento della prova in merito all’inerenza delle operazioni.
2.4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Innanzi tutto va rilevato che la censura mossa avverso la valenza probatoria attribuita alla
perizia giurata avrebbe dovuto essere formulata quale vizio di violazione di legge e non
risponde quindi all’archetipo del vizio denunciato.
Quanto alla contraddittorietà della motivazione nemmeno si ravvisa perché la ricorrente
sembra piuttosto sollecitare una diversa valutazione dei fatti, rispondente alle sue aspettative.
La questione dell’inerenza è prospettata in assenza di autosufficienza, stante la carenza di
adeguata trascrizione dei rilievi compiuti e si palesa come nuova.
3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.
3.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti
della controricorrente,che liquida nel compenso di €. 5.000,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 26 gennaio 2016
Il Cons gliere estensore

Il Presidente

2.2. La ricorrente si duole che la CTR abbia ritenuto raggiunta la piena prova dei fatti allegati
dal fallimento sulla scorta di una perizia giurata, trascurando che la perizia di parte costituisce
una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio,
e che alla stessa avrebbe potuto essere riconsociuto solo il valore di indizio al pari di un
documento proveniente da un terzo.

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