Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6653 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017,  n. 6653Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4571/2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO

FAURO 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE NARDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), CONDOMINIO DI (OMISSIS), CONDOMINIO VIA

(OMISSIS), CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso Io studio dell’avvocato ALESSANDRO

GURRERI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Condominio di via (OMISSIS) di Palermo impugna, articolando due motivi di ricorso, la sentenza n. 1128/2015 della Corte d’Appello di Palermo, resa il 16/07/2015, che, accogliendo gli appelli proposti dal Condominio di (OMISSIS), e dal Condominio di (OMISSIS), ed in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo del 23/08/2008, ha rigettato la domanda proposta con citazione dell’11/04/2005 dal Condominio di via (OMISSIS) nei confronti del Condominio di (OMISSIS), del Condominio di (OMISSIS), del Condominio di (OMISSIS), e del Condominio di (OMISSIS). Tale domanda era volta ad ottenere dai Condomini convenuti il rimborso della quota, pari ad Euro 21.172,54, loro spettante, delle spese sostenute (pari ad Euro 31.750,80) per la manutenzione della stradella rientrante nella proprietà del Condominio di via (OMISSIS) ma gravata di servitù di passaggio a vantaggio dei medesimi condomini convenuti, e danneggiata dal continuo transito di mezzi meccanici ad opera dei partecipanti a questi ultimi. La Corte d’Appello di Palermo ha posto in evidenza come, agli effetti dell’art. 1069 c.c., il titolare del fondo servente non ha alcun obbligo di legge ad eseguire sul proprio immobile le opere necessarie per l’esercizio della servitù, e che lo stesso non può, peraltro, servirsi di tale norma per far gravare sul titolare del fondo dominante (che pur ne tragga vantaggio) le spese di manutenzione della sua proprietà. La Corte d’Appello ha pure aggiunto che, nel caso di specie, le opere eseguite dal Condominio di via (OMISSIS) riguardavano un complessivo risanamento dell’edificio condominiale, a causa di suoi difetti costruttivi-progettuali, risanamento che, a dire dell’espletata CTU, avvantaggiava solo in minima parte i Condomini di (OMISSIS).

Si difendono con controricorso il Condominio di (OMISSIS), il Condominio di (OMISSIS), il Condominio di (OMISSIS), e il Condominio di (OMISSIS).

Il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato alcune risultanze dell’elaborato peritale, quali la necessità o l’utilità delle opere realizzate per l’agibilità della fruizione della stradella e per il mantenimento ed il miglioramento del godimento di essa.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 1069 c.c., sostenendosi che tale norma imponga che le spese per le opere necessarie alla conservazione della servitù eseguite dal proprietario del fondo servente debbano essere sostenute dai proprietari del fondo servente e del fondo dominante in proporzione dei reciproci vantaggi.

Ritenuto che il ricorso proposto dal Condominio di via (OMISSIS) potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitamente, in quanto intimamente connessi.

La Corte d’Appello di Palermo ha deciso la questione di diritto ad essa sottoposta in maniera difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa in orientamento risalente, ma che comunque va qui confermato, non sussistendo elementi per mutare lo stesso.

Un conto, invero, è affermare, come fanno i giudici di appello, che il proprietario del fondo dominante ha il diritto di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese, mentre non ha l’obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l’esercizio della servitù (così Cass. 22/11/1978, n. 5449). Altro conto è escludere quel che afferma espressamente l’art. 1069 c.c., comma 3, ovvero che, se le opere necessarie per conservare la servitù giovano a entrambi i fondi, servente e dominante, le relative spese debbano essere ripartite in proporzione dei rispettivi vantaggi. Dalle norme di cui all’art. 1069 c.c., si desume, perciò, in via di interpretazione estensiva, per il caso in cui l’esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente, e senza l’ausilio di opere autonome, l’obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all’uso (Cass. Sez. 2, 12/01/1976, n. 72, proprio relativa a fattispecie di servitù di passaggio gravante su parti di un edificio condominiale e di obbligo del titolare della servitù di concorrere nelle spese di manutenzione di tali beni condominiali insieme con i partecipanti al condominio, in misura proporzionale all’uso). Si è pure affermato che l’art. 1069 c.c., comma 3, (allorchè stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest’ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi), non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l’applicazione di un più generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest’ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù (Cass. Sez. 2, 05/07/1975, n. 2637; Cass. 15/02/1982, n. 949).

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Agli effetti dell’art. 1069 c.c., comma 3, allorchè il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest’ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi”.

Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per provvedere sulle spese nel giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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