Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6653 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 09/03/2020), n.6653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11537/2018 proposto da:

AGRICOLA PRATI VERDI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

DE GREGORI;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 360/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Società Agricola Prati Verdi s.r.l. convenne in giudizio il suo ex amministratore unico G.G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla proroga dal medesimo concessa alla Cooperativa Conduzione Terreni riminese C.T.R. soc. coop. a r.l. per l’occupazione di terreni di proprietà dell’attrice;

espose che aveva concluso con l’affittuaria C.T.R. una conciliazione con cui quest’ultima si era impegnata a rilasciare dei terreni entro il 10.11.2001 e che, in data 20.11.2001, il G. aveva inopinatamente comunicato alla controparte la disponibilità a prorogare fino al 10.11.2002 l’occupazione dei terreni, a titolo precario e a fronte del versamento di un’indennità di 25.000,00 Euro, in attesa del perfezionamento di trattative volte all’acquisto, da parte della C.T.R., del pacchetto azionario della Prati Verdi detenuto dal Fallimento della (OMISSIS) s.p.a.; aggiunse che il G. era consapevole della possibilità che la C.T.R. strumentalizzasse l’accordo per far valere il diritto ad utilizzare il fondo per un quindicennio e che ciò era effettivamente avvenuto nel momento in cui l’ex affittuaria si era opposta all’atto di precetto con cui era stato intimato il rilascio dei terreni; chiese pertanto il risarcimento dei danni commisurati al canone corrente di affitto del fondo (oltre 174.000,00 Euro annui) per tutto il periodo di occupazione da parte della C.T.R.;

il convenuto resistette alla domanda rilevando che l’accordo si inseriva (con l’intento di facilitarla) nella trattativa per l’acquisto del pacchetto azionario e che, stante l’esito negativo della trattativa, egli si era subito attivato per il rilascio dei terreni, che non era avvenuto a causa di una condotta illegittima e non prevedibile della controparte;

il Tribunale di Ferrara rigettò la domanda;

la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che ha osservato, fra l’altro, che:

la pretesa della C.T.R. di non rilasciare i terreni (ritenuta infondata dal Tribunale di Rimini con sentenza che era stata integralmente riformata dalla Corte di Appello) poneva una “questione obiettivamente controvertibile”;

la decisione di addivenire alla concessione dei terreni in godimento precario per la durata di un anno era motivata dall’intenzione di favorire la conclusione delle trattative e non poteva “ritenersi integrare inadempimento dei doveri imposti all’amministratore dalla legge o dall’atto costitutivo nè in essa (poteva) ravvisarsi negligenza commisurata alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze”;

“il fatto che CTR abbia strumentalizzato l’accordo di concessione di godimento (…) per opporsi al rilascio dei terreni sostenendo l’efficacia quindicennale dell’accordo stesso come affitto di fondi rustici (…) non può essere ascritto a colpa del convenuto”; tanto più in quanto poteva ragionevolmente presumersi che l’amministratore avesse agito con il consenso del socio detentore della quasi totalità del capitale sociale, atteso che il curatore del Fallimento, pur dichiarando di “non ricordare” di avere acconsentito alla proroga del rapporto, aveva dichiarato di avere avuto un continuo scambio informativo con l’amministratore della Prati Verdi;

peraltro, l’assemblea della società tenuta il 22.4.2002 aveva deliberato di ratificare in toto l’operato dell’amministratore, anche con specifico riferimento ai rapporti con la C.T.R., circostanza significativa del consenso prestato dalla società all’attività dell’amministratore e indicativa del fatto che all’epoca non sussistevano elementi per ritenere che la concessione della proroga, finalizzata a favorire le trattative, potesse essere considerata scelta gestionale negligente e contraria agli interessi della società;

ha proposto ricorso per cassazione la società Agricola Prati Verdi s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; l’intimato G.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare degli artt. 116 c.p.c. e artt. 1710,2392 e 2476 c.c.”, rilevando come “la Corte Territoriale abbia fatto cattiva applicazione degli art. 116 c.p.c. e artt. 1710,2392 e 2476 c.c., laddove non ha accertato e dichiarato la responsabilità dell’amministratore (…) per aver provocato ingenti danni alla propria società amministrata Prati Verdi, a causa dell’atto di “mala gestio” da lui compiuto e consistente nell’aver concesso alla controparte CTR il godimento quindicennale di terreni, pattuendo un canone irrisorio e sproporzionato rispetto al reale valore dei beni concessi in affitto agrario”; la ricorrente assume che il G. “doveva prevedere” che la C.T.R. avrebbe fatto valere i propri diritti sostenendo la durata quindicennale del rapporto e contesta che l’accordo abbia giovato alla conduzione delle trattative (avendo, anzi, reso più debole la posizione contrattuale del Fallimento); aggiunge che a nulla rileva il consenso prestato dall’assemblea dei soci, in quanto non “pienamente consapevole atteso che i soci, non essendo a conoscenza degli accordi presi con CTR dal loro amministratore, non potevano essere messi nella condizione di valutare le gravissime conseguenze”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

premesso che il G. non stipulò un contratto di affitto quindicennale, bensì un accordo di proroga annuale che è stato successivamente fatto valere dalla C.T.R. come nuovo contratto di affitto idoneo a paralizzare la pretesa di rilascio azionata dalla Prati Verdi sulla base della precedente conciliazione, e considerato – altresì – che la Corte di Appello ha motivato la propria decisione in relazione alla possibilità di configurare o meno una condotta colposa del G. per non aver previsto la possibilità che l’accordo di proroga venisse utilizzato dalla C.T.R. per opporsi al rilascio, non risultano pertinenti le censure che presuppongono l’avvenuta stipulazione di un contratto di affitto di durata quindicennale a canone irrisorio;

neppure le censure che investono l’effettivo tema controverso risultano ammissibili, dal momento che, senza individuare specifici errores iuris relativi alle norme richiamate nella rubrica del motivo, propongono una lettura alternativa della vicenda in termini di concreta prevedibilità della “strumentalizzazione” che la C.T.R. avrebbe fatto dell’accordo, in tal modo sollecitando un nuovo e diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità;

parimenti inammissibile è l’assunto circa l’irrilevanza della ratifica dell’operato dell’amministratore da parte dell’assemblea, in quanto presuppone un accertamento circa il fatto che i soci non fossero informati degli effettivi accordi intercorsi con la C.T.R., che non emerge dalla sentenza impugnata (che presuppone – anzi – il contrario) e che non può essere compiuto nella presente sede di legittimità;

in difetto di resistenza da parte dell’intimato, non deve provvedersi sule spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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