Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6652 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 09/03/2020), n.6652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11453/2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRIBULATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCLAUDIO TRIBULATO, ANTONIO

DRAGO;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO SPAGNOLO;

– controricorrente –

e contro

AUGUSTA ALIMENTARI SRL, M.H., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), in cui erano rimasti coinvolti un furgone Ford Transit (condotto dal proprietario P.A. e assicurato presso la Fondiaria s.p.a.) e un autocarro Fiat Iveco (condotto da M.H., di proprietà della Augusta Alimentari s.r.l. e assicurato presso la HDI Assicurazioni s.p.a.), la società Augusta Alimentari convenne in giudizio il P. e la Fondiaria per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo;

il P. resistette alla pretesa e formulò domanda riconvenzionale per essere risarcito dei danni subiti, chiamando in causa anche il M. e la HDI Assicurazioni;

Il Tribunale ritenne operante la presunzione di concorso paritario dei due conducenti (ex art. 2054 c.c., comma 2) e liquidò al P. un risarcimento di oltre 84.000,00 Euro (già decurtato per effetto del ritenuto concorso) e alla Augusta Alimentari un importo di 1.316,00 Euro (anch’esso già ridotto per il concorso);

pronunciando sul gravame della HDI Assicurazioni, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado, affermando una responsabilità prevalente (del 75%) a carico del P. e ponendo il residuo (25%) a carico del M., con riduzione a 41.587,50 del risarcimento spettante al P.;

ha proposto ricorso per cassazione P.A., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; ha resistito, con controricorso, la HDI Assicurazioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”), il ricorrente lamenta che “la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto apparente, sì da ridondare in mancanza di motivazione e, quindi, da determinare la nullità della stessa”: assume che dalla sentenza non è dato comprendere per quale motivo la Corte abbia ritenuto più credibile la ricostruzione del sinistro proposta dal M., nè risulta possibile individuare quale parte della relazione di c.t.u. sia stata considerata “meritevole di condivisione”;

il motivo è infondato, in quanto la sentenza contiene chiara indicazione del percorso motivazionale che ha condotto la Corte a ritenere superata la presunzione di eguale concorso e ad individuare una responsabilità prevalente dell’odierno ricorrente;

infatti, premesso che l’impatto tra i veicoli era avvenuto tra lo spigolo posteriore destro del furgone condotto dal P. e l’angolo anteriore destro del vano carico dell’autocarro guidato dal M. e che, “pressochè in concomitanza con tale urto”, il furgone del P. aveva urtato, con la parte frontale sinistra, il guard rail della corsia percorsa dal M., la Corte ha affermato che “i danni materiali riportati da entrambi i veicoli confermano la circostanza che fu il P. ad invadere la opposta corsia di marcia” e che, “nel tentativo di evitare il furgone Ford Transit, il M. sterzò a sinistra (come dallo stesso riferito, nell’immediatezza dei fatti, all’autorità intervenuta) ma, non riuscendo ad evitare del tutto l’impatto, urtò il veicolo condotto dal P. ed entrambi i veicoli riportarono danni, sul rispettivo lato destro”; ha aggiunto che il sinistro si è dunque “verificato a causa dell’invasione di corsia effettuata dal P., risultando inverosimile quanto asserito da costui (a suo dire, il P., avvedendosi dell’invasione di corsia da parte del M., invece di frenare avrebbe sterzato a sinistra, invadendo la corsia opposta di carreggiata)”, anche “in considerazione della puntuale descrizione cinematica effettuata dal ctu”;

lungi dall’essere meramente apparente, la motivazione evidenzia dunque le ragioni delle proprie conclusioni, che risultano fondate principalmente sulla dinamica desunta dai punti di impatto fra i veicoli e sulla inverosimiglianza dell’assunto del P. secondo cui l’invasione della corsia opposta sarebbe dipesa dalla necessità di evitare lo scontro con l’autocarro condotto dal M.; nè rileva la circostanza che la sentenza non abbia richiamato puntualmente le considerazioni del c.t.u., una volta che risulta precisato come questa confutasse la versione proposta dal P.;

il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella circostanza che il guard rail contro cui sarebbe andato ad urtare il mezzo del P. era stato oggetto di riparazione in data antecedente all’espletamento della c.t.u.: il ricorrente evidenzia che, sulla scorta delle deformazioni riscontrate nel guard rail, il consulente tecnico d’ufficio era pervenuto alla conclusione che era stato il P. ad invadere la corsia percorsa dal M. e assume che diverso sarebbe stato l’esito del giudizio se si fosse tenuto conto dell’avvenuta manutenzione del guard rail;

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato:

inammissibile, in quanto è basato sull’assunto di una completa sostituzione (anzichè di una mera riparazione) della barriera di protezione che non emerge univocamente dagli stralci delle comunicazioni dell’ANAS trascritte in ricorso, sì che la circostanza dell’effettuata manutenzione non risulta incompatibile con la persistenza delle tracce di vernice valorizzata dal c.t.u.;

comunque infondato, giacchè il dato dell’urto contro il guard rail non appare decisivo, una volta che risulti pacifico – sia per la localizzazione dei danni, sia per la posizione di quiete assunta dopo lo scontro – che il veicolo del P. aveva invaso la corsia opposta;

il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 342,329 e 324 c.p.c., sull’assunto che sarebbe intervenuta acquiescenza rispetto alla affermazione – contenuta nella sentenza di primo grado – che non v’era certezza che il guard rail esaminato dal c.t.u. fosse proprio quello esistente al momento del fatto, con la conseguenza che il giudice di appello non avrebbe potuto attribuire rilievo decisivo ai riscontri effettuati sulla barriera dal consulente tecnico d’ufficio;

il motivo è inammissibile, in quanto:

il passaggio della sentenza di primo grado che sarebbe stato oggetto di acquiescenza non risulta tale da integrare una statuizione minima (intesa come sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico) idonea al giudicato;

comunque, il ricorso non trascrive il contenuto dell’atto di appello in misura idonea a consentire di verificare se l’appellante abbia o meno censurato, anche in parte, le affermazioni relative al guard rail;

col quarto motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) viene censurata, in quanto “ictu ocull irrimediabilmente contraddittoria”, la mancata attribuzione di un’efficacia prevalente (se non addirittura esclusiva) alla colposa condotta di guida del M., di cui sono stati accertati il superamento del limite di velocità e l’accelerazione in fase di uscita dalla curva;

il motivo è inammissibile in quanto è diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, a fronte di una statuizione che, senza incorrere in alcuna irrimediabile contraddizione, ha affermato la sussistenza della condotta colposa del M., ma ha attribuito ad essa un concorso causale residuale rispetto all’invasione di corsia compiuta dal P.;

il quinto motivo – che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 – è parimenti inammissibile in quanto l’assunto secondo cui, in difetto di elementi oggettivi e soggettivi decisivi, “non si poteva, e non si può, ritenere superata la presunzione di uguale concorso di colpa di entrambi i conducenti” postula una complessiva rivalutazione del fatto che è inibita in sede di legittimità;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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