Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6651 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31867-2006 proposto da:

C.R., domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI

20, presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentata

e difesa dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

DIREZIONE DIDATTICA IL CIRCOLO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1172/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 2008/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Corte territoriale di Lecce respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe, appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passati alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione didattica del Circolo (OMISSIS), di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo de trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

la predetta Corte poneva a base della decisione, il rilievo che il legislatore con norma d’interpretazione autentica (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva sul punto che in tal senso aveva disposto;

avverso questa sentenza il predetto dipendente ricorreva in cassazione sulla base di un’unica censura;

le parti intimate non svolgevano attività difensiva;

con ordinanza emessa all’udienza del 6 giugno 2008, rilevandosi che il ricorso risultava notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato, veniva ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di tale ultima Avvocatura e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Ritenuto che:

non risultando eseguito l’ordine di rinnovazione della notificazione, di cui alla predetta ordinanza, non resta che procedere alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione smessa, attesa la perentorietà (art. 291. cod. proc. civ.) del termine assegnato per la rinnovazione e la non rinnovabilità di tale termine;

non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nulla deve disporsi per le spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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