Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6651 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 09/03/2020), n.6651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 816/2017 proposto da:

I.A., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURO BRONDI;

– ricorrenti –

contro

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE

BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO

SCALISE, che la rappresenta e difende;

ANAS SPA, in persona del Direttore della Direzione Legale e

Societario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BACCIO BACCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1730/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. I.A. e T.F. ricorrono, affidandosi ad otto motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni da loro avanzata nei confronti dell’ANAS in relazione dell’incidente stradale occorso sulla SS (OMISSIS).

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il sinistro si era verificato mediante la collisione dell’autovettura condotta dallo I. con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali ai ricorrenti e la distruzione del veicolo; e l’ente convenuto aveva chiamato in causa S.O., proprietaria del fondo limitrofo sul quale, secondo la sua tesi difensiva, era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada.

1.2. Le parti intimate hanno resistito.

2. La controversia, trattata all’adunanza camerale del 27.1.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite alla quale era stata rimessa la questione nomofilattica, rilevante nel caso in esame, riguardante la procedibilità del ricorso nelle ipotesi di notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata, prodotta senza la documentazione informatica asseverata con sottoscrizione autografa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Sulla procedibilità del ricorso.

1.1. La preliminare questione che riguardava la procedibilità del ricorso è stata risolta con la sentenza di questa Corte (Cass. SU 8312/2019) che ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

a. il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;

b. i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;

c. il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio;

d. il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio;

e. la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”.

1.2. Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi procedibile, risultando soddisfatto il secondo principio di diritto sopra riportatato: infatti l’omessa produzione della documentazione informatica asseverata relativa alla notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata non è stata seguita dal disconoscimento dei controricorrenti.

2. Sul ricorso.

Con il primo, il secondo ed il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica – i ricorrenti deducono:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 3 C.d.S., comma 1, n. 22, artt. 16,18 C.d.S., art. 14 C.d.S., comma 2, lett. B) e dell’art. 26 punto 6 reg. esec. C.d.S.;

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.

c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo, in relazione all’art. 2043 c.c., avendo ritenuto non provata la colpa dell’ANAS con argomentazioni apodittiche: lamentano, in sostanza, che la motivazione sulla condotta omissiva dell’ente era del tutto apparente.

2.1. Le tre censure prospettano una critica all’interpretazione delle norme articolata dalla Corte territoriale ma, soprattutto, al percorso argomentativo seguito deducendo che esso sarebbe privo di una reale spiegazione del rigetto della domanda risarcitoria.

2.2. In particolare, i ricorrenti lamentano che i giudici d’appello avevano omesso di valutare l’appartenenza del luogo ove l’albero era radicato prima di cadere a causa della fortissima tempesta di vento, provocando l’incidente e che non avevano considerato che l’esistenza delle fasce di rispetto previste dall’art. 16 C.d.S., lett. c) e art. 14 C.d.S., lett. a) e b), imponeva di ritenere che rientrasse nella competenza dell’ANAS anche il controllo sulle zone esterne al confine stradale rispetto al quale l’ente aveva piena responsabilità della sicurezza degli utenti della strada.

Censurano, altresì, la motivazione della Corte territoriale che aveva affermato, senza alcuna apprezzabile spiegazione, che “il fosso di scolo” all’interno del quale era radicato l’albero poi caduto sulla strada non fosse assimilabile al “fosso di guardia” limitandosi ad affermare che non rientrava nelle competenze dell’ente la sorveglianza sugli accadimenti che, traendo origine da tale zona limitrofa, potevano compromettere la sicurezza della strada, nonostante che la questione fosse decisiva per l’imputazione della responsabilità: lamentano, al riguardo, l’omesso esame della ubicazione dei luoghi che dovevano comunque ritenersi sottoposti alla sua vigilanza, in quanto rientravano nella “fascia di rispetto” sul quale l’ente doveva esercitarla ex art. 26 reg. esec. C.d.S., comma 6.

3. Con il quarto motivo, ancora, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e contraddittoria motivazione per mancata applicazione all’ANAS della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c..

4. Con il quinto, sesto e settimo motivo, inoltre, i ricorrenti deducono:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione della ripartizione dell’onere della prova in relazione alla posizione della proprietaria confinante della pertinenza stradale (quinto motivo);

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto non sarebbe stata esaminata l’appartenenza del fosso di scolo sul quale era stata accertata la presenza dell’albero (sesto motivo);

c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio riconducibile all’esimente del caso fortuito, affermata circa la posizione della parte chiamata in causa ( S.O., proprietaria del fondo confinante), in relazione alla quale era stata apoditticamente esclusa la prova della proprietà dell’area (settimo motivo).

5. Con l’ottavo motivo, infine, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo in merito al mancato raggiungimento della prova per il caso fortuito: lamentano la totale carenza di motivazione sul punto, sbrigativamente espressa attraverso affermazioni meramente assertive.

6. I motivi – che devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi ed in parte sovrapponibili – prospettano censure che, con esclusione di alcuni rilievi inammissibili, sono fondate.

6.1. Si osserva, infatti, che la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica perchè, a fronte della statuizione del Tribunale che aveva accertato che l’albero era situato in un canale di scolo prospiciente la strada assumendo che tale zona non rientrava nella proprietà dell’ANAS, ha affermato, in relazione alla specifica censura proposta, che nessuna prova era stata fornita circa l’appartenenza dell’area stradale dove era stato rinvenuto l’albero, con ciò omettendo di ricorrere al principio iura novit curia che imponeva proprio al giudice, sulla base dei fatti emersi dagli atti di causa (dai quali era risultato che l’albero era radicato nel fosso di scolo e si era abbattuto sulla strada) di individuare il soggetto responsabile della sorveglianza e della manutenzione del luogo dove si era verificato l’incidente.

6.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l’evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche affermato che la responsabilità della P.A. di cui all’art. 2051 c.c., opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (cfr. Cass. 16295/2019).

Tali principi valgono anche a confermare i precedenti arresti in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade ed a ritenere fermi i seguenti orientamenti che il Collegio condivide pienamente:

a. “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchè appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013);

b. “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benchè non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinchè dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonchè – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicchè è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, nè abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018).

6.3. La Corte ha del tutto omesso di attenersi a tale impostazione interpretativa, rendendo oltretutto una motivazione apparente ed illogica: infatti, il rapporto di custodia è stato espressamente riferito non alla strada statale, indiscutibilmente intestata all’ANAS, con le conseguenti responsabilità da accertare, ma all’albero su di essa caduto (cfr. pag. 5 penultimo cpv.); ed è stato affermato apoditticamente che ciò escludeva che ricorressero i presupposti sia per affermare la responsabilità dell’ente in relazione ad entrambe le fattispecie dedotte (ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c.) sia per ritenere ascrivibile il danno alla proprietaria dell’area confinante chiamata in causa, affermando che non era stata provata dagli attori la proprietà di essa (cfr. 5 e 6 della sentenza impugnata).

6.4. In tal modo, i giudici d’appello non hanno tratto coerenti conclusioni dalla giusta premessa, invero soltanto enunciata (cfr. pag. 6 secondo cpv della sentenza impugnata), secondo cui la titolare dell’azienda agricola proprietaria dei terreni confinanti era stata chiamata a rispondere in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso visto che la richiesta risarcitoria doveva intendersi estesa alla chiamata poichè la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio (cfr. Cass. 31066/2019): hanno, infatti, reso una motivazione che – in ordine alle conseguenze che ne potevano logicamente derivare – non ha tenuto conto, violando l’art. 115 c.p.c., che la proprietà dell’area confinante con la strada teatro del sinistro non era mai stata contestata e che, soprattutto, era stato proposto uno specifico motivo d’appello (cfr. pag. 4 e 15 del ricorso) sulla mancata applicazione del principio di presunzione di comproprietà fra i confinanti del fosso interposto, ex art. 897 c.c., commi 1 e 2, disposizione invero ignorata dalla Corte territoriale.

7. Le censure finora esaminate devono, pertanto, essere accolte: per completezza si osserva infine, che, inammissibili quelle proposte con il quarto ed il settimo motivo di ricorso in quanto denunciano un non più esistente vizio della motivazione (visto che la norma invocata è stata modificata con la L. n. 134 del 2012, attraverso la formulazione che circoscrive la possibile critica all'”omesso esame di un fatto decisivo per la controversia”), deve ritenersi logicamente assorbita la critica prospettata nell’ottavo: la stessa Corte, infatti, argomenta sul presupposto della non decisività delle proprie affermazioni (“superfluo argomentare in termini di interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto alle avverse condizioni atmosferiche, tuttavia evidentemente pessime” cfr. pag. 6 secondo cpv.), avendo del tutto escluso la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità risarcitoria dell’ANAS, con la conseguenza che la questione è ricompresa fra quelle che il giudice di rinvio dovrà, nel complesso, riconsiderare.

8. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA