Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6651 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4116/2021 R.G. proposto da:
P.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Montanari, con
domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LODI e QUESTURA DI LODI;
– intimate –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Lodi n. 16/21 del 29
gennaio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre
2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021, il Giudice di pace di Lodi ha rigettato l’opposizione proposta da P.E., cittadino dell'(OMISSIS), avverso il decreto emesso il 23 dicembre 2020, con cui il Prefetto di Lodi ne ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale.
Premesso che l’Ufficio aveva prodotto in giudizio la delega rilasciata dal Prefetto al funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha ritenuto che la convivenza di fatto del ricorrente con una cittadina italiana non fosse ostativa all’espulsione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, in cui è vietata l’espulsione, e non essendo le stesse suscettibili d’interpretazione estensiva o analogica. Ha rilevato inoltre che il provvedimento impugnato aveva tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal foglio notizie, anch’essi non ostativi all’espulsione, in quanto la richiesta del permesso di soggiorno era stata respinta e non ricorreva la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c). Ha ritenuto infine che il ricorrente fosse a conoscenza del provvedimento del Questore, impugnato con esito sfavorevole dinanzi al Giudice amministrativo, aggiungendo che la permanenza illegale per circa dieci mesi sul territorio nazionale giustificava il riconoscimento del pericolo di sottrazione all’esecuzione del provvedimento.
2. Avverso la predetta ordinanza il P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si rileva che, unitamente alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente ha prodotto copia di un’ordinanza emessa il 26 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano ha accolto l’impugnazione da lui proposta avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari disposto dal Questore di Lodi con decreto del 23 dicembre 2020; è stata altresì depositata copia di due comunicazioni inviate rispettivamente il 23 ed il 29 settembre 2021, con cui, a seguito dell’accoglimento della impugnazione, il Questore ha invitato il ricorrente a presentarsi presso i propri uffici per il rilascio del permesso, dandogli altresì notizia dell’intervenuta revoca del decreto di espulsione.
La produzione dei predetti documenti, ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nonostante l’intervenuta scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., in quanto volta ad evidenziare la sopravvenienza di fatti idonei ad incidere sull’ammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. III, 26/05/2020, n. 9685; Cass., Sez. lav., 9/05/2013, n. 10967; Cass., Sez. I, 31/03/2011, n. 7515), comprovando il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti, e quindi dell’interesse ad una pronuncia sul merito della controversia, per effetto dell’eliminazione del decreto di espulsione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, cui consegue il venir meno dell’efficacia dell’ordinanza impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 18/10/2018, n. 26299; 13/09/2007, n. 19160).
2. L’esito della lite, contrassegnato dal venir meno dell’interesse ad agire, in conseguenza di fatti sopravvenuti nel corso della fase d’impugnazione, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In quanto determinata dalla sopravvenienza di fatti idonei ad escludere la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere esclude infine l’applicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con l’ordinaria dichiarazione d’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022