Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6650 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.15/03/2017),  n. 6650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29896-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BELLIENI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. ANGELA

MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che Io

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO CIMINO,

GIUSEPPE CIMINO;

– controricorrente –

nonchè contro

IMPRESA B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente S.G. impugna, articolando tre motivi di ricorso, la sentenza n. 237/2015 del 17 febbraio 2015 della Corte d’Appello di Genova, che, pronunciando sull’appello proposto da P.A. e L.F., il primo anche quale erede di Pa.Ar., entrambi soci della Società Edile Artigiana di Ar.Pa. & c s.n.c. avverso la sentenza n. 2757/2009 del Tribunale di Genova, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande di S.G.. Il giudizio aveva avuto inizio con denuncia di nuova opera del 29 settembre 2004 e successiva citazione del 17 dicembre 2004, con i quali S.G. lamentava l’illegittima trasformazione operata da Ar.Pa. di tre finestre, poste a piano terra del (OMISSIS), in varchi carrabili, con modifica dei locali al piano terreno di proprietà P. in autorimesse e conseguente costituzione di servitù di passaggio sul cortile condominiale. La Corte d’Appello affermava che il Tribunale, avendo accertato che le opere in contestazione erano lesive del decoro architettonico delle facciate dell’edificio, avesse così accolto il petitum sulla base di causa petendi diversa da quella proposta dall’attore. Aggiungeva la Corte d’Appello che le modifiche apportate dal P. fossero invece legittime, facendo del bene comune un uso conforme ai criteri di cui all’art. 1102 c.c..

Il primo motivo di ricorso di S.G. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., e art. 1120 c.c., u.c., e dell’art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso deduce ancora violazione falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., e art. 1120 c.c., u.c., e dell’art. 2697 c.c..

Il terzo motivo di ricorso lamenta omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo l’attore fatto riferimento in citazione alla “alterazione dell’estetica, con variazione macroscopica del prospetto”.

Resistono con controricorso P.A. e L.F., mentre l’intimata Impresa B.A. non ha svolto attività difensive.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), comunque applicabili anche in ipotesi di improcedibilità (cfr. Cass. 18/10/2011, n. 21563), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Il ricorrente ha espressamente allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 30 ottobre 2015, ma si è limitato a produrre una copia autentica della stessa priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2, (Cass. Sez. U, 16/04/2009, n. 9005). Nè hanno provveduto al deposito di copia della sentenza corredata della relata di notifica i controricorrenti.

Nella memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2, il ricorrente ha eccepito che la sentenza impugnata era stata notificata a procuratore diverso da quello che ha poi sottoscritto il ricorso per cassazione e che comunque era stata depositata copia autentica della sentenza stessa, provvedendo, quindi, al deposito della relazione di notifica in allegato alla memoria stessa.

E’ tuttavia costante l’interpretazione secondo cui, nel giudizio di cassazione, qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio – che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente, la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6706 del 15/03/2013).

Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato improcedibile.

Vengono regolate secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti P.A. e L.F., mentre non occorre provvedere al riguardo per l’altra intimata Impresa B.A., la quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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