Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6650 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23683/2020 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Di Costanzo Marlene, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

02/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso del cittadino (OMISSIS) A.M., n. (OMISSIS) il (OMISSIS), il quale aveva invocato la protezione internazionale o umanitaria narrando di essere fuggito dal (OMISSIS) “perché costretto dalle pesanti minacce di morte del fratello del suo ex compagno nonché, e senza dubbio dalla necessità di essere condannato dallo stato (OMISSIS) per la sua omosessualità” (come si deduce a pag. 2 del ricorso).

1.1. Il tribunale, all’esito dell’audizione, ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto in quanto generico, stereotipato, implausibile e contraddittorio; ha quindi escluso, anche alla luce di plurime C.O.I., qualificate e aggiornate, la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale; quanto alla protezione umanitaria, non ha ravvisato particolari profili di vulnerabilità e non ha riscontrato un adeguato livello di integrazione sociale in Italia, non essendo stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.

2. A.M. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo (graficamente articolato in tre punti) si lamenta: la violazione degli artt. 1, lett. a), p.to 2, Convenzione di Ginevra; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8 e art. 3, comma 3; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; la “mancanza o apparenza della motivazione”; la “nullità del decreto per violazione degli artt. 112,113,156 c.p.c.; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 27”, deducendosi che “il ricorrente è stato costretto a lasciare il suo paese per le gravi e reali minacce di morte da parte del fratello del suo compagno” e che “in (OMISSIS) l’omosessualità è considerata un reato e nel codice penale è rubricata come un “reato contro l’ordine naturale delle cose”, quando viene praticata volontariamente punita con il carcere a vita”.

2.2. Il secondo mezzo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998., art. 5 Omessa pronuncia sui motivi di impugnazione”, in quanto “il ricorrente ha lasciato il paese dopo che era rimasto solo senza possibilità di lavorare né di una casa né di parenti su cui contare circostanza questa minimamente considerata sia dal Giudice di prime cure, mentre in Italia ha svolto per un lungo periodo volontariato ed ha altresì trovato lavoro”.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che esso tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; interpretazione, questa, ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, all’autenticità della firma del ricorrente. Al contrario, nel caso di specie la sottoscrizione del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola autenticazione della firma del conferente, non anche alla certificazione della data ivi apposta.

4. Il suddetto rilievo assorbe la palese inammissibilità dei motivi, in quanto del tutto generici ed il primo non pertinente rispetto alla ratio decidendi incentrata sulla motivata non credibilità.

5. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez.U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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