Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 665 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 665 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 20120-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ICA DI ANNUNZIATA ANTONIO & FIGLI SNC;
– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 24/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/01/2014

udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla CTR
della Campania n.97134106, depositata il 24 maggio 2006, che ha confermato la decisione della CTP
di Napoli di annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1993 e 1994
emessi nei confronti della società I.C.A. snc di Annunziata Antonio e figli.
2. Secondo il giudice di appello l’Ufficio non aveva dimostrato di avere invitato il contribuente a

2.1 Aggiunge che la dichiarazione IVA per l’anno 1993 era stata presentata tardivamente oltre il
termine di 30 giorni, ma entro i novanta giorni fissati dall’art.5 del d.lgs.n.471/1997, conf-unato dal
Reg.del Consiglio dei Ministri del 3.9.1999, che aveva modificato l’art.2 comma 7 de DPR
322/1998.
2.2 Evidenzia ancora che la liquidazione era cessata il 30.9.1993 con denunzia del 18.5.1994, entro
il termine di 30 giorni dal decreto di cancellazione del Presidente del Tribunale di Napoli reso il
2.5.1994.Precisa poi che l’Ufficio aveva omesso qualsiasi attività di controllo sulla dichiarazione
IVA e dei redditi, infine chiarendo che l’attività di comunicazione al comune delle vendite
sottocosto era sanzionata solo in via amministrativa senza che dalla omissione potesse derivare una
presunzione elusiva degli obblighi fiscali.
3. La società contribuente non ha depositato memorie scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre preliminarmente evidenziare che l’Agenzia ha proposto l’odierno ricorso nei conftnnti
della snc I.C.A. di Annunziata Antonio e figli ancorchè questa fosse stata cancellata, per come
risulta dalla sentenza impugnata, con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli il 2 maggio
1994.
4.1 Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte – Cass.S.U.n.6070/2013 – in linea di continuità con
quanto già affermato con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, hanno fissato il seguente
principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire
dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa
ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal
registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento
interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva
eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove
invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o
si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile,
l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere

presentare la documentazione contabile di riferimento.

Al SENSI
N. 131 T

– N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società
estinta.” Si è pure chiarito in tale ultima occasione che dopo la riforma del diritto societario, attuata
dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di
persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.
4.2 Ciò posto, nel caso di specie la società contribuente era stata cancellata dal registro delle
imprese per effetto del decreto del Presidente del Tribunale del 2 maggio 1994.

dall’entrata in vigore della legge di riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs n. 6 del
2003 -1 gennaio 2004-, per come risulta non soltanto da quanto affermato dalla stessa Agenzia
nell’atto di appello v.pag.3 4Arigo sent.impugnata – ma anche dallo stesso accertamento effettuato
dal giudice di appello -pag.5 rigo 2- e dunque in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di
appello proViolgo dall’Agenzia- risalente al 28 aprile 2005-, il procedimento in grado di appello non
poteva essere iniziato a seguito della indicata cancellazione.
5. Sulla base di tali argomenti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382
c.p.c. perché il processo di appello non poteva essere proseguito.
6. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre non è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il processo 4tict appello non poteva essere
proseguito,x e>4 82c e
Compensa le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte in Roma.

Ragion per cui, dovendosi ritenere che tale cancellazione dovesse produrre effetti a far data

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