Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6648 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017,  n. 6648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 25703/2015 proposto da:

IMMOBILIARE TIRRENA SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO

PUTZOLU, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PAOLO ORLANDO

58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2015, emessa il 10/07/2015, della CORTE

D’APPELLO di SASSARI, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 17 luglio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Immobiliare Tirrena s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Olbia – sez. distaccata di Tempio Pausania n. 9 del 12 gennaio 2009 e nei confronti di M.A.

2. La Corte d’appello ha rilevato la tardività della notifica dell’atto di appello del 26 febbraio 2010, poichè la sentenza di primo grado era stata notificata in data 26 giugno 2009 e in data 21 luglio 2009, presso il procuratore domiciliatario della società appellante, il quale, in entrambe le occasioni, aveva rifiutato la consegna dichiarando di avere rinunciato all’incarico da tempo. Tale circostanza, per un verso, non era rilevante ai fini della validità della notifica della sentenza, e, per altro verso, non costituiva presupposto per la rimessione in termini dell’appellante.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Immobiliare Tirrena s.r.l. sulla base di due motivi, con i quali è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148 e 330 c.p.c., (primo motivo), nonchè degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. (secondo motivo). Resiste con controricorso M.A..

4. La proposta formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificata alle parti, è di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

5. Il Collegio condivide la proposta.

5.1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall’art. 85 c.p.c., in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perchè, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano – di per sè – il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all’art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sè soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (ex plurimis, Cass. 28/07/2010, n. 17649).

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del domiciliatario produce, pertanto, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna, senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all’ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna.

5.2. Non ricorre il presupposto della rimessione in termini poichè il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale ed il professionista incaricato ex art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno (Cass. 17/11/2016, n. 23430; 04/03/2011, n. 5260).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

7. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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