Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6648 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3758/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

L.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI LOCATELLO, LIDIA BENINCA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/02/2013 R.G.N. 219/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 22, resa in data 12 febbraio 2013, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 76/11, con la quale era stato accertato il diritto di L.C.G. alla permanenza in servizio fino al 31 agosto 2007, quale destinatario di contratto a tempo determinato di 36 ore settimanali in qualità di Assistente tecnico del dirigente scolastico dell’Istituto Professionale di Stato (OMISSIS), con decorrenza dall’11 settembre 2006;

la Corte d’appello, precisato che era pacifico tra le parti che l’incarico riguardasse un posto previsto nella pianta organica vacante e disponibile prima del 31 dicembre e destinato a rimanere tale per l’intero anno scolastico e che il lavoratore appartenesse alla graduatoria di istituto di III fascia sosteneva che: – la disciplina di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4 e del D.M. n. 430 del 2000, consentiva di ricorrere alle graduatorie di circolo e di istituto solo per le supplenze temporanee, e non per quelle annuali o temporanee fino al termine delle attività scolastiche, ma che il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, art. 1, comma 6, convertito dalla L. 20 agosto 2001 n. 333, aveva previsto, con disposizione di carattere generale, che “decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto”; – che, pertanto, l’incarico di supplenza ATA poteva essere conferito all’aspirante inserito nella III fascia della graduatoria di istituto anche se aveva ad oggetto un posto vacante e disponibile al 31 dicembre e per l’intero anno scolastico (31 agosto), in presenza delle suddette condizioni previste dal D.L. n. 255 del 2001, citato art. 1, comma 6;

2. avverso tale sentenza di appello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso affidato ad un motivo al quale L.C.G. ha opposto controricorso;

3. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di impugnazione il MIUR deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, del D.M. n. 430 del 2000, artt. 1,2,5 e 6;

sostiene, in sintesi, che il D.L. n. 255 del 2001, non ha modificato la struttura delle graduatorie, così come delineata dalla norma richiamata in rubrica, e pertanto i soggetti collocati nella terza fascia non possono aspirare nè all’immissione in ruolo nè a concludere contratti di supplenza di durata annuale;

aggiunge che non vi è corrispondenza fra tipo di vacanza e durata del contratto, che può variare in relazione alle diverse esigenze dell’amministrazione, nonchè ai requisiti soggettivi che devono essere propri dell’aspirante all’assunzione;

2. il ricorso è infondato;

il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte che, chiamata a pronunciare in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di causa, con l’ordinanza n. 15217/2017 ha respinto analogo ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

anche in questa sede il MIUR non contesta l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla natura della vacanza, riguardante un posto di assistente tecnico previsto in pianta organica e disponibile alla data del 31 dicembre, e per escludere il diritto del L.C. a vedersi attribuire una supplenza annuale fa leva sulla circostanza che la destinataria della proposta di assunzione risultava iscritta nella terza fascia della graduatoria di istituto, riservata agli aspiranti muniti del solo titolo di studio, non inclusi nelle graduatorie e negli elenchi provinciali;

2.1. la tesi qui riproposta dal Ministero si fonda su un’interpretazione non condivisibile del quadro normativo, che è necessario ricostruire nei suoi tratti essenziali prendendo le mosse dalla L. n. 124 del 1999, che, all’art. 4, commi 1 e 2, distingue le tipologie di supplenze attribuendo specifico rilievo alla natura dell’esigenza sottesa all’assunzione temporanea e stabilendo, in particolare, che alla copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre si provvede con supplenze annuali, mentre alle supplenze sino al termine delle attività didattiche si ricorre nei casi in cui il posto, seppure disponibile alla stessa data, non sia vacante, ed alle supplenze temporanee in ogni altro caso di esigenza sostitutiva;

i commi 6 e 7 dello stesso articolo prevedono, poi, che per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti mentre quelle di circolo o di istituto sono riservate alle assunzioni temporanee, ed il comma 11 estende la disciplina, dettata per il personale docente, anche a quello amministrativo tecnico ed ausiliario;

2.2. per tale ultimo personale le norme regolamentari sono state dettate dal D.M. n. 430 del 2000, che, dopo avere ribadito all’art. 1, comma 1, la distinzione fra le diverse tipologie di supplenze, ha previsto (art. 1, comma 3 e art. 2) che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche devono essere conferite attingendo dalle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli del D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 554 e, in caso di esaurimento, dagli elenchi provinciali, mentre per l’attribuzione delle supplenze temporanee occorre fare riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, disciplinate dall’art. 5 dello stesso decreto;

detta ultima disposizione suddivide in tre fasce gli aspiranti all’assunzione, prevedendo che per ciascun profilo professionale devono essere inseriti nella la e nella 2^ fascia i soggetti inclusi nelle graduatorie richiamate dall’art. 2, nonchè coloro che, pur in assenza di detto requisito, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche per almeno 30 giorni, e nella 3a fascia gli aspiranti in possesso del titolo di studio;

2.3. in questo contesto è poi intervenuto il D.L. n. 255 del 2001, che, al fine di imprimere un’accelerazione alle attività prodromiche all’avvio dell’anno scolastico, all’art. 1, comma 6, ha previsto che “decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto” ed all’art. 4 bis ha stabilito che per il personale amministrativo tecnico e ausiliario “decorso il termine del 31 luglio all’adozione dei provvedimenti di assunzione con contratto a tempo determinato del predetto personale provvedono i dirigenti scolastici”;

2.4. dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge, quindi, che il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa;

in detta ipotesi, quindi, il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre;

2.5. la disciplina dettata dalla richiamata L. n. 124 del 1999, ha carattere imperativo, in quanto finalizzata a garantire trasparenza, imparzialità e, al tempo stesso, efficienza dell’agire dell’amministrazione scolastica, e, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine apposto nel contratto individuale dovesse essere sostituito, ex art. 1419 c.c., comma 2, da quello previsto dal legislatore;

3. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato;

4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

5. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA