Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6648 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6648 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 11409-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
143

3 N STRADE SRL;
– intimato –

avverso la
TRIBUTARIA
20/05/2008;

decisione
CENTRALE

n.
di

4644/2008
ROMA,

della COMM.

depositata

il

Data pubblicazione: 06/04/2016

3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un unico motivo, nei confronti della 3
N Strade srl, quale incorporante la Notari & c. snc o (Notari & c. sas) di Giacomo Notari, avverso la
sentenza della CTC n. 4644/08, depositata il 20.5.2008 che, confermando la sentenza della
Commissione Tributaria di II grado della Liguria, aveva annullato l’ accertamento in rettifica del

La CTC in particolare affermava l’infondatezza dell’impugnazione dell’Agenzia rilevando che
l’atto di appello dell’Ufficio faceva riferimento ad una “pretesa domanda di condono in realtà del
tutto inesistente” e dall’altro che esso non conteneva specifiche censure della sentenza di primo
grado, limitandosi a ribadire la legittimità dell’operato dell’ufficio con argomentazioni già svolte
nel precedente grado.
La contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Motivi della decisione
Deve senz’altro rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis ultima parte
codice di rito.
L’unico motivo non è infatti corredato da un idoneo momento sintesi, vale a dire un’indicazione
riassuntiva e sintetica che circoscriva puntualmente i termini essenziali della questione e costituisca
un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, consentendo alla Corte di valutare
immediatamente, mediante la sola lettura del quesito, l’ammissibilità del ricorso (Cass. Ss.Uu.
12339/2010).
Nel caso di specie non risulta infatti la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante ai fini della decisione favorevole al
ricorrente, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Anche sotto altro profilo si rileva l’inammissibilità del motivo, in quanto esso non censura
specificamente la duplice ratio della sentenza impugnata, ed avuto riguardo, in particolare, alla

reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1980 a carico della Notari & c. snc.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N.131 TAB. ALL. 13 – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
statuizione, contenuta nella sentenza della CTC, di conferma della inammissibilità
dell’impugnazione per genericità dei motivi di appello, già affermata dalla Commissione Tributaria
di II grado, deduce genericamente ed in modo confuso, un vizio di carenza motivazionale, invece
che il vizio di violazione di legge processuale ex art. 360 n.4) cpc, corredato da apposito quesito di
diritto.

provvedere sulle spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Roma 11 15.1.2016
Estensore

Il Presidente

Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non è il caso di

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