Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6647 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4093/2016 proposto da:

K.A.K., G.E., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA

BOMBOI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO

COSSU e ANDREA MUTTI;

– ricorrenti –

contro

M.G., in proprio e in qualità di titolare della

ditta individuale “RAMMENDO MANFRINATO”, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2015, R.G.N. 902/2014;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di K.A.K. e di G.E., intesa alla condanna della datrice di lavoro, M.G., al pagamento delle retribuzioni non percepite per i dedotti periodi di sospensione per cassa integrazione in deroga, asseritamente non autorizzata; ha confermato la condanna della M. in relazione alle spese relative alle trattenute sindacali addebitate dalla datrice di lavoro ad entrambe le lavoratrici nonchè la condanna in favore della G. delle ulteriori somme reclamate a titolo di differenze sul tfr e di contributo Ebap;

1.1. che il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni nel periodo di sospensione, unica questione ancora rilevante, è stata fondata sulla prova documentale offerta dalla datrice di lavoro di avere posto in essere tutti gli adempimenti di sua pertinenza e di avere ottenuto l’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga; eventuali profili di doglianza per il ritardo nella corresponsione della integrazione salariale per il periodo di sospensione, avrebbero, pertanto, dovuto essere rivolti all’istituto previdenziale erogatore del trattamento;

2. che per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso K.A.K. e G.E. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del secondo motivo e l’accoglimento del primo;

4. che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo le ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla circostanza che per i periodi 1/30 gennaio 2011 e gennaio/maggio 2013, con riferimento ad entrambe le ricorrenti, non risultava che vi fosse stata autorizzazione alla cassa integrazione in deroga. Richiamano a sostegno la nota della Regione Piemonte in data 28.7.2014 dalla quale emergeva che la cassa integrazione in deroga era stata autorizzata solo per il giorno 31 gennaio 2012, per il periodo marzo/giugno 2012, novembre/dicembre 2012, maggio/giugno 2013;

2. che con il secondo motivo deducono violazione del D.L. n. 5 del 2009, art. 7 ter, commi 2 e 3, conv. in L. n. 33 del 2009 e degli artt. 1262 c.c. e segg., con riferimento agli “Accordi quadro tra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi” per le gestioni 2011, 2012 e 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga. Evidenziano che in base alle richiamate previsioni, anche nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro era tenuto non solo ad inviare le domande alla Regione Piemonte ma anche a trasmettere mensilmente alla stessa, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, attraverso i sistemi telematici predisposti dai due enti, i dati a consuntivo relativi alla effettiva fruizione della cassa integrazione; in difetto di tali trasmissioni la prenotazione delle risorse presso l’INPS per il pagamento dell’integrazione salariale conseguente all’autorizzazione regionale, veniva meno;

3. che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. La sentenza impugnata, premesso che i periodi di sospensione per cassa integrazione in deroga, in relazione ai quali le ricorrenti avevano lamentato il mancato riconoscimento del prescritto trattamento economico, concernevano il mese di gennaio 2011, il periodo da marzo a giugno 2012 e da novembre 2012 a giugno 2013 (sentenza, pag. 2), premesso che con la documentazione prodotta in primo grado la datrice di lavoro aveva dimostrato di avere presentato in relazione ai periodi di sospensione in oggetto, nei termini normativamente previsti, le domande alla Regione Piemonte e, quindi, di avere ottemperato agli adempimenti richiesti dalle fonti legislativa e pattizia (quest’ultima costituita dall’Accordo Quadro Parti sociali – Regione Piemonte per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente al periodo in controversia), ha ritenuto che il documento 28 luglio 2014 offerto in produzione in seconde cure dalla M. (documento ammissibile in quanto di formazione successiva alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e comunque acquisibile ex art. 421 c.p.c.) dimostrasse che la datrice di lavoro aveva ottenuto dall’ente regionale l’autorizzazione alla cassa integrazione in deroga;

3.1. che il documento richiamato nella illustrazione del motivo in esame, vale a dire la nota della Regione Piemonte in data 28.7.2014, è stato, dunque, espressamente preso in considerazione dal giudice di appello di talchè il sindacato sollecitato dalle odierne ricorrenti (che non prospettano l’errore revocatorio da far valere, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., dinanzi al giudice che aveva emesso la sentenza qui impugnata) si risolve, nella sostanza, in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e, quindi, di un riesame nel merito della vicenda processuale il quale, come è noto, non è demandabile al giudice di legittimità, cui spetta la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. n. 27197 del 2011, Cass. n. 6694 del 2009, Cass. n. 5066 del 2007);

4. che il secondo motivo è inammissibile in quanto non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006);

4.1. che le norme in relazione alle qual è prospettato l’errore di diritto della Corte di merito sono estranee alle ragioni giuridiche alla base del decisum di secondo grado; la questione degli adempimenti connessi alla trasmissione successiva all’INPS dei richiamati dati consuntivi, alla base delle norme delle quali si deduce violazione e falsa applicazione, non è stata, infatti, specificamente affrontata dalla Corte di merito di talchè, onde escludere l’inammissibilità del motivo per novità della censura, implicando la questione giuridica dedotta la necessità di un accertamento di fatto, occorreva la allegazione in ricorso dell’avvenuta rituale deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’indicazione dell’atto del giudizio precedente nel quale era stata sollevata onde dar modo al giudice di legittimità di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006), oneri non osservati dalle odierne ricorrenti;

5. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

7. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA