Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6647 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6647 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 11322-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
142

3 N STRADE SRL;
– intimato –

avverso la decisione
TRIBUTARIA
20/05/2008;

CENTRALE

n.

di

4643/2008 della COMM.
ROMA,

depositata

il

Data pubblicazione: 06/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

raccoglimento del ricorso.

.,

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un unico motivo, nei confronti della 3
N Strade srl, quale incorporante la Notari & c. snc o (Notari & c. sas) di Giacomo Notari, avverso la
sentenza della CTC n. 4643/08, depositata il 20.5.2008 che, confermando la sentenza della
Commissione Tributaria di II grado della Liguria, aveva annullato l’ accertamento in rettifica del

La CTC, in particolare, affermava l’infondatezza dell’impugnazione dell’Agenzia, rilevando che la
domanda di condono aveva determinato la definizione del rapporto tributario, con la conseguenza
che ogni altra attività posta in essere dall’Amministrazione doveva ritenersi inammissibile.
Riteneva altresì infondato l’ulteriore assunto dell’Ufficio, secondo cui la definizione automatica
dell’imposta riguarderebbe soltanto il soggetto che l’aveva richiesta, rilevando in contrario che ai
sensi dell’art. 5 Dpr 597/73 i redditi delle società semplici, delle snc e delle società in accomandita,
devono essere imputati a ciascun socio indipendentemente dalla loro percezione effettiva, con la
conseguenza che ai fini accertativi e dichiarativi doveva farsi esclusivamente riferimento alla
determinazione del reddito d’impresa della società, successivamente imputato ai singoli soci, ai fini
del pagamento della relativa imposta da parte di questi ultimi.
La contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Motivi della decisione
Deve senz’altro rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis ultima parte
codice di rito.
L’unico motivo posto a fondamento del ricorso non è infatti corredato da un idoneo momento
sintesi, vale a dire un’indicazione riassuntiva e sintetica che circoscriva puntualmente i termini
essenziali della questione e costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo stesso,
consentendo alla Corte di valutare immediatamente, mediante la sola lettura del quesito,
l’ammissibilità del ricorso (Cass. Ss.Uu. 12339/2010).

1

reddito d’impresa per il periodo d’imposta 1979 a carico della Notari & e. snc.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Nel caso di specie non risulta infatti la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante ai fini della decisione favorevole al
ricorrente, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Anche sotto altro profilo si rileva l’inammissibilità del motivo, in quanto esso censura delle

quanto indicato dall’Agenzia, non ha affermato l’inesistenza della pretesa domanda di condono, né
ha posto a fondamento del rigetto dell’impugnazione la specificità dei motivi di gravame.
Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non è il caso di
provvedere sulle spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Cosí deciso in Roma il 15.1.2016
on Estensore

Il Presidente

statuizioni che non fanno parte del contenuto della sentenza in esame, la quale, contrariamente a

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