Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6646 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25498-2015 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. DELLA GIUSTINIANA, 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

CECCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO FALCONE,

giusta procura in cale al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI PANDINI SRL, L.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 956/2015, emessa il 18/02/2015, della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

costituita del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI

ELISA.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 14 settembre 2015 e notificata il successivo 16 settembre, ha parzialmente riformato la sentenza n. 64 del 2011 del Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio, e per l’effetto ha rigettato la domanda proposta dal (OMISSIS) sito in (OMISSIS) nei confronti di Costruzioni Edili Pandini s.r.l., e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il Condominio a pagare Euro 7.380,00 oltre accessori alla società indicata, a titolo di saldo dei lavori eseguiti. Nel giudizio d’appello è rimasto contumace il geom. L.G., direttore dei lavori.

2. Per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Non hanno svolto difese Costruzioni Edili Pandini s.r.l. e L.G..

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

4. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione sub specie di erronea valutazione delle risultanze istruttorie, così sollecitando una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, che è estranea al sindacato di legittimità.

4.1. Il controllo che la Corte di cassazione esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come, specularmente, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ex plutimis, Cass. 28/11/2014, n. 25332).

4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per cui ha escluso la responsabilità dell’appaltatore Costruzioni Edili Pandini s.r.l. per l’inadeguatezza dell’opera realizzata ad eliminare le infiltrazioni d’acqua nei garages e cantine condominiali. Più specificamente, a partire dal rilievo che i lavori eseguiti rispondevano al progetto commissionato dal Condominio, la Corte territoriale ha richiamato la CTU, secondo cui i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte dalla società e, pur non essendo risolutivi per carenze imputabili al progetto, erano necessari nella prospettiva di un intervento più ampio, finalizzato ad eliminare l’inconveniente, della cui necessità l’impresa si era resa conto nel corso dei lavori, rappresentandolo all’amministratore del Condominio (con lettera del 2 novembre 2005).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati, mentre ricorrono i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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