Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6646 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23347/2014 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

C.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBA 12/A,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ALESSANDRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOREDANA DI FOLCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3209/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2014 R.G.N. 154/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato LOREDANA DI FOLCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della AUSL di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto la domanda proposta da C.K. e condannato l’Azienda al pagamento della somma di Euro 18.809,72, oltre accessori.

2. La ricorrente, dirigente medico di primo livello, aveva agito in giudizio sul presupposto che la ASL non avesse correttamente liquidato la retribuzione di posizione ed aveva domandato, in via principale, le differenze da calcolarsi tenendo conto dell’incremento della parte variabile previsto dall’art. 35 del c.c.n.l. 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria, in via subordinata le maggiori somme comunque dovute a titolo di retribuzione di posizione minima.

3. Il giudice d’appello ha respinto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riproposta con specifico motivo di gravame, ed ha evidenziato che la C. aveva indicato nell’atto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso, specificando qualifica e mansioni svolte e richiamando le disposizioni di legge e di contratto che venivano in rilievo.

4. Ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza della domanda principale, evidenziando che l’incremento della componente variabile minima contrattuale è correlato alla graduazione delle funzioni.

5. Ha precisato, peraltro, che non era questa la domanda accolta dal giudice di primo grado il quale, dopo avere svolto argomentazioni “ambiguamente riferibili sia alla domanda principale che a quella subordinata”, aveva rinviato alla consulenza tecnica d’ufficio che aveva quantificato le differenze economiche “previste dalla lettera a) dell’art. 35 c.c.n.l. citato e dalle Delib. adottate dalla AUSL di Frosinone (183 del 5.3.2008 e 1822 dell’agosto 1998) acquisite, nel pieno contraddittorio fra le parti, agli atti del processo” ed aveva, quindi, in tal modo ritenuto di poter accogliere solo la domanda subordinata.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la AUSL di Frosinone sulla base di tre motivi ai quali C.K. ha resistito con tempestivo controricorso.

7. Con nota del 17 luglio 2019 la AUSL di Frosinone ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto il 1 dicembre 2017, all’esito di accordi raggiunti in sede sindacale.

8. Nel corso dell’udienza di discussione entrambe le parti, nel richiamare il verbale di conciliazione indicato nel punto che precede, hanno concluso per la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (v. Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980).

Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.

2. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto al deposito del verbale di conciliazione, redatto a seguito degli intervenuti accordi sindacali, ha fatto seguito la richiesta congiunta delle parti, che la Corte è tenuta a rispettare, perchè anche il processo di legittimità “è dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo”.

3. Devono essere integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità per le ragioni indicate dalla richiamata sentenza n. 8980/2018.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (v. Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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