Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6646 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6646 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 10114-2009 proposto da:

BARBATO ROSA,

elettivamente

domiciliata in ROMA

MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO FRANCIONE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DOMENICO DE VIVO giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AVERSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2008 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 06/04/2016

di NAPOLI, depositata il 06/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE VIVO che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

Svolgimento del processo
La contribuente Rosa Barbato propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza
della CTR della Campania n. 7/35/08 che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha respinto il
ricorso della contribuente avveiso l’avviso di accertamento ai fini Irpef per l’anno 1998, relativo ad
un reddito da partecipazione, in ragione del 50%, alla Oasi di Picone G & C sas.

definizione ex L.289/2002, mentre l’istanza presentata dalla società era stata rigettata dall’Ufficio,
con provvedimento non impugnato e dunque definitivo.
Il Ministero delle Finanze e L’Agenzia delle Entrate non hanno svolto nel presente giudizio attività
difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia l’omessa pronuncia su un punto
controverso e decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n.5) codice di rito, formulando il
seguente quesito di diritto:
“Dica la S.C. se la CTR sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia su un punto controverso e
decisivo della controversia. Il giudice di merito non ha statuito sulla questione oggetto del
contendere ritualmente sottoposta al suo esame.”
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis codice di rito, applicabile ratione
temporis.
Ed invero, sia che il motivo sia interpretato come vizio di omessa pronuncia, ex art. 360 n.4) cpc,
ovvero come vizio di motivazione ex art. 360 n.5), deve rilevarsi l’ inadeguatezza e genericità del
quesito di diritto ovvero del momento di sintesi richiesti dall’art. 366 bis cpc.
Sui osserva al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di
diritto non può coincidere con l’esposizione del vizio denunciato ma deve costituire una sintesi
originale ed autonoma posta a conclusione della esposizione del motivo ed inoltre che anche l’onere
di illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis citato, avuto riguardo al c.d. momento si
1

La CTR, in particolare, ha rilevato che la contribuente non aveva presentato alcuna istanza di

sintesi, dev’essere adempiuto formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica,
che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che indichi, in modo sintetico,
evidente ed autonomo rispetto. al tenore testuale del motivo, il fatto controverso in riferimento al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la insufficiente ed illogica motivazione su un fatto

1.289/2002 con riferimento all’art. 360 n.3) cpc, con il seguente quesito:
“Dica la S.C. se in presenza di domanda di condono formulata da una società di persone ai sensi
dell’art. 7 1.289/2002, la facoltà dell’Ufficio di imputare al socio il maggior reddito dichiarato dalla
società ai sensi dell’art. 41 bis Dpr 600/73, precluda allo stesso ufficio di effettuare l’accertamento
dell’effettivo reddito di partecipazione, in proporzione al reddito in precedenza accertato dalla
società, nel caso di coerenza e congruità del reddito in questione.”
Anche tale quesito è inidoneo per genericità, sia con riferimento alla dedotta violazione di legge che
alla carenza motivazionale.
Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., infatti, il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e
teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter
comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola
applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del
motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione
di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. (Cass. n.3530/2012).
Con riferimento al vizio di cui all’art. 360 n.5) risulta del tutto assente la chiara enucleazione del
“fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si rivela insufficiente, nonchè le ragioni di
rilevanza di detta carenza argomentativa in relazione alla decisività del fatto medesimo ai fini della
decisione della controversia.
2

controverso e decisivo con riferimento all’art. 360 n.5) cpc, nonché la violazione dell’art. 7

Poiché l’Agenzia non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non è il caso di provvedere
sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.

Cosí dec o in Roma il 15.1.2016

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