Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6645 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34599-2006 proposto da:

D.N.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASIELLO MAURO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO (OMISSIS); MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA” E DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1536/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/08/2006 r.g.n. 2001/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte visto il ricorso per cassazione proposto da D.N.A. nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 25 agosto 2006, erroneamente notificato all’avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;

considerato che l’intimato non si è costituito in questo giudizio;

letta l’ordinanza di questa Corte in data 6 giugno 2008, con la quale è stata ordinata entro un termine perentorio la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all’ordine suddetto, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, data l’assenza in giudizio dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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