Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6645 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24599-2015 proposto da:

D.N. & C SNC IN LIQUIDAZIONE, (P.I. 01488510718),

in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PALANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO SALVATORE CASIERE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., P.M. E P.G., elettivamente

domiciliati in Roma via Germanico n. 12 presso lo studio

dell’avvocato FLAMMETTA FIAMNIERI, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1416/2014, emessa il 23/07/2014 della CORTE

D’APPELLO di BARI, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PICARONI

ELISA.

letta la memoria depositata dalla parte ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in data 11 settembre 2014, ha rigettato l’appello proposto da D.N. & C. s.n.c. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Cerignola n. 496 del 2009, e nei confronti di T.A., P.M. e P.G..

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato aperta la successione di D.C., deceduto il (OMISSIS), ed accertato che tra i beni caduti in successione era compresa la metà dell’immobile sito in (OMISSIS), previo rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla società Dibisceglia, di usucapione della proprietà dell’immobile.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello la società Dibisceglia ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resistono con controricorso T.A., P.M. e P.G..

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

4. Con il primo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1140 e 1141 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione e si contesta l’erroneità della valutazione delle prove.

Con il secondo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta non configurabilità del possesso ad usucapionem in capo a D.N. e, quindi, alla società omonima.

5. Il primo motivo è inammissibile in quanto sollecita una rivalutazione del quadro probatorio che, in quanto tale, è estranea al giudizio di legittimità. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è tenuto soltanto a dare congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito (ex plurimis, Cass. 02/04/2004, n. 6519).

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è dunque apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e tale norma, nella riformulazione attuata con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con. modif. dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, è circoscritta all’omesso esame del fatto storico decisivo per il giudizio, che nella specie neppure è dedotto.

6. Il secondo motivo è privo di fondamento in quanto la Corte d’appello ha dato conto puntualmente del quadro probatorio acquisito e delle ragioni per cui ha escluso il possesso ad usucapionem della metà dell’immobile da parte di D.N..

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese. Sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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