Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6645 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6645 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 7956-2010 proposto da:
AGOSTINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FEDERICO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
140

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

-•
– controricorrentí

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICO FABIO che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

LOCATELLI;

N.R.G.7956/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate

di

Roma emetteva nei confronti di Agostini

Alessandro un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 1999, con il quale
accertava una plusvalenza tassabile, derivante dalla cessione a titolo oneroso
della azienda di rosticceria, friggitoria e pizzeria di cui era titolare il contribuente.
Contro l’avviso di accertamento Agostini Alessandro proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n.28 del 2007 lo

Contro la sentenza il contribuente proponeva appello alla Commissione
tributaria regionale di Roma che con sentenza del 2.2.2009 lo rigettava.
Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per
cassazione, notificato al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Agenzia
delle Entrate, deducendo la violazione dell’art.32 del d.P.R. 29 settembre 1973
n.600 in relazione all’art.360 cod.proc.civ.
Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso, chiedendo
di dichiarare inammissibile il ricorso, rispettivamente per difetto di legittimazione
passiva e per mancanza del quesito di diritto ai sensi dell’art.366 bis
cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui è proposto contro il Ministero
dell’economia e delle finanze, soggetto privo della legittimazione passiva non
essendo parte del giudizio. E’ inammissibile nei confronti della Agenzia delle
Entrate per mancata formulazione del quesito di diritto prescritti dall’art.366 bis
cod.proc.civ. Spese regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle
spese liquidate in euro duemila, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 15.1.2016.

rigettava.

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