Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6645 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 24088-2020 proposto da:
COOPCREDITO COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO DENINA, 50, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO IANNI FICORILLI, rappresentata e difesa dagli
avvocati GERMANO NUZZO, ROBERTA DI MICHELANGELO;
– ricorrente –
contro
B.A., B.B.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. cronol. 14096/2020 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 7/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
Fatto
RILEVATO
che:
Cooperedito Cooperativa a responsabilità limitata ha proposto “ricorso” per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 14096/20, depositata il 7 luglio 2020, emessa da questa Corte sul ricorso per regolamento di competenza proposto dall’attuale ricorrente avverso l’ordinanza n. 5581/19 con cui il Tribunale di Chieti, in sede di opposizione a d.i. emesso da quel Giudice su ricorso della medesima Cooperedito cooperativa a responsabilità limitata anche nei confronti di B.A. e B.B., accogliendo l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata, in sede di opposizione, da questi ultimi – che avevano sostenuto essere sussistente la competenza del Tribunale di Lanciano o di quello di Pescara -, aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Tribunale di Lanciano;
in particolare l’attuale ricorrente ha dedotto che, pur avendo questa Corte rilevato, con la già richiamata ordinanza n. 14096/20, che l’eccezione di incompetenza non era completa, in quanto gli opponenti non avevano contestato il foro del loro domicilio e, quindi, dichiarato la competenza del Tribunale di Chieti, ha tuttavia condannato – per evidente errore materiale – al pagamento delle spese del procedimento e ritenuto tenuta al pagamento del doppio contributo la parte ricorrente vincitrice Cooperedito cooperativa a responsabilità limitata;
rappresenta, altresì, l’attuale ricorrente che, per evidente errore materiale, B.A. e B.B., che nel regolamento per competenza avevano depositato memoria difensiva, sono stati indicati come controricorrenti nell’ordinanza da ultimo richiamata;
B.A. e B.B. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
secondo la giurisprudenza di legittimità, requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza o l’ordinanza di cui si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (Cass., ord., 23/07/2010, n. 17453);
e’ stato pure precisato che è inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall’attestazione di conformità resa ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis (Cass., ord., 22/12/2020 n. 29266; v. anche Cass., ord., 18/07/2018, n. 19078);
nella specie la parte ricorrente non ha depositato, sino all’adunanza in Camera di consiglio, l’attestazione di conformità resa ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, della ricevuta di accettazione di consegna relativa al procedimento di notifica a pec dell’istanza all’esame e B.A. e B.B. sono rimasti intimati;
ritenuto che:
alla luce delle considerazioni che precedono l’istanza per correzione di errore materiale debba essere dichiarata inammissibile;
non vi sia luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022