Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6644 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6644 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11445-2012 proposto da:
DMD SOLOFRA SPA in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro
PIAZZA CAVOUR

presso

tempore,

domiciliato in ROMA

la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLAUDIO PREZIOSI delega a margine;
– ricorrenti –

2016
121

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

contraricorrenti

avverso la sentenza n. 418/2011 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PREZIOSI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’avvocato D’ASCIA che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.11445/2012
RITENUTO IN FATTO
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Avellino in data 30,11.2007 notificava
alla società DMD Solofra spa un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito di impresa relativo all’anno di imposta 2005,
considerando indeducibili i costi non indicati separatamente in

paesi a fiscalità privilegiata, determinando le maggiori imposte Irpeg ed
Irap dovute, oltre interessi e sanzioni.
Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Avellino che con sentenza del
21.9.2009 lo accoglieva
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Napoli sez.distaccata di Salerno che
con sentenza del 15.9.2011 lo accoglieva, riformando la decisione del
giudice di primo grado e confermando l’avviso di accertamento in quanto:
la società contribuente non aveva fornito la prova richiesta dall’art.110
comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 per la deducibilità dei costi;
inefficacia della dichiarazione integrativa presentata dopo la
contestazione delle violazioni avvenuta mediante notifica del processo
verbale di constatazione.
Avverso la sentenza del giudice di appello la società

DMD spa

propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione degli artt.110 comma
11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 come modificato dall’art.1 comma 301
legge n.296 del 2006, arti commi 302 e 303 legge n.296 del 2006 in
relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto che la
separata indicazione nella dichiarazione dei costi sostenuti per operazioni
intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata costituisca
requisito inderogabile per la loro deducibilità; 2) violazione degli
artt.2909 cod.civ. , 53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 112
cod.proc.civ. , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 e 4 cod.proc.civ. nella
parte in cui ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti sostanziali di
deducibilità richiesti dall’art.110 commi 10 e 11 d.P.R. 22 dicembre 1986
n.917 pur in assenza di una specifica impugnazione sul punto; 3)

dichiarazione relativi ad operazioni intercorse con imprese residenti in

violazione dell’art.53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 in
relazione all’art.360 n.3 e 4 cod.proc.civ. nella parte in cui la
Commissione tributaria regionale ha omesso di rilevare l’inammissibilità
dell’appello relativo alla mancanza dei requisiti sostanziali di indeducibilità
per genericità del relativo motivo; 4) motivazione insufficiente, in
relazione all’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. nella parte in cui ha
ritenuto l’insussistenza delle condizioni sostanziali di deducibilità dei costi

n.322 nella parte in cui ha ritenuto inefficace la presentazione della
dichiarazione integrativa dopo l’inizio di attività ispettive e di verifica; 6)
violazione e falsa applicazione dell’art.8 commi 1 e 3 bis del digs.18
dicembre 1997 n.471 nella parte in cui ha confermato l’applicazione delle
sanzioni irrogate dall’Ufficio a norma dell’art.1 comma 2 digs.18
dicembre 1997 n.471. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale
non afferma la indeducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse con
imprese in paesi “black list” perché non indicati separatamente in
dichiarazione, ma afferma “l’assenza di rispondenza alle prescrizioni
previste di cui all’art.110 comma 10 e 11” da intendersi come mancanza
di prova dei requisiti sostanziali di deducibilità di detti costi.
2.11 secondo motivo è infondato. Nel controricorso è trascritto l’atto
di appello della Agenzia delle Entrate contenente le censure mosse alla
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la
contribuente avesse assolto l’onere probatorio relativo alla dimostrazione
della sussistenza di un interesse economico ad effettuare l’operazione con
un ì impresa “black list” e la concreta esecuzione della stessa.
3.11 terzo subordinato motivo di ricorso è infondato. Il motivo di
appello con il quale l’Agenzia delle Entrate censura la ritenuta
sussistenza delle condizioni sostanziali di deducibilità dei costi richiesti
dall’art.110 comma 11 del d.P.R. n.917 del 1986 possiede il requisito di
specificità richiesto dall’art.53 del d.lgs. n.546 del 1992.
4.11 quarto motivo di ricorso è fondato. La Commissione tributaria
regionale ha riformato la decisione del giudice di primo grado che aveva

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da “black list”; 5) violazione dell’art.2 comma 8 d.P.R. 22 luglio 1998

ritenuto provata la sussistenza delle condizioni sostanziali richieste
dall’art.110 comma 11 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917 per la deducibilità
dei costi “da black list” attraverso una motivazione generica e tautologica
( “assenza di rispondenza alle prescrizioni di cui all’art.110 commi 10 e
11”) che non dà conto dell’iter logico -giuridico seguito per pervenire a
tale conclusione; la motivazione è ulteriormente viziata da illogicità nella
parte in cui afferma che la contribuente non ha fornito “la dimostrazione

indirettamente inserito nella black list”, osservazione priva di senso
atteso che la prova richiesta dall’art.110 comma 11 d.P.R.22 dicembre
1986 n.917 presuppone propriamente che si tratti di operazioni
commerciali intercorse con imprese residenti in Stati o territori compresi
nella “black list”.
4.11 quinto motivo è infondato. A prescindere dalla ammissibilità del
ricorso alla dichiarazione integrativa quale mezzo di sanatoria delle
sanzioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’avvio della
verifica fiscale di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione
integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in
quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la
contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un
inammissibile strumento di elusione delle sanzioni comminate dal
legislatore. (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15798 del 27/07/2015, Rv.
636114; Sez. 5, Sentenza n. 14999 del 17/07/2015, Rv. 636123; (Sez.
5, Sentenza n. 20081 del 24/09/2014, Rv. 632565).
6.11 sesto motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto.
In accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbito il sesto, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché
proceda a nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti sostanziali di
deducibilità dei costi da “black list” previsti dall’art.110 comma 11
d.P.R.22 dicembre 1986 n.917, fermo restando che, a seguito delle
modifiche all’art.110 comma 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917,
introdotte dall’art.1 comma 301 della legge n.296 del 2006, l’esposizione
separata dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese

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che l’operatore corrispondente non risultava né direttamente né

localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, pur mantenendo il carattere di
adempimento obbligatorio, ha cessato di essere una condizione alla quale
è subordinata la deducibilità di detti costi. All’esito del giudizio di rinvio
sarà individuata la sanzione applicabile, nel senso che, se il contribuente
fornisce la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti
dall’art.110 comma 11 primo periodo del d.P.R.22 dicembre 1986 n.917,
sono applicabili congiuntamente le sanzioni previste dall’art.8 comma 1 e

della legge 27 dicembre 2006; se il contribuente non assolve l’onere
probatorio a suo carico, permane l’applicabilità della sanzione irrogata a
norma dell’art.1 comma 2 del d.lgs. n.471 del 1997. Le spese del giudizio
di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il sesto,
rigetta i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso il 14.1.2016.

3 bis del d.lgs. n.471 del 1997, come prescritto dall’art.1 comma 303

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