Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6644 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13134-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
EMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE,
2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 410/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della EMA s.r.l. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente IRES per l’anno 2011 – è stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che le agevolazioni per la riqualificazione energetica spettavano a tutti gli edifici senza limitazione alcuna;
Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso proponendo istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, accolta da questa Corte con ordinanza n. 20560/2018; Rilevato che la ricorrente ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto;
Rilevato che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti della EMA s.r.l..
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022