Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6643 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.E., elettivamente domiciliata in Roma, via

Lunigiana 6, presso il dott. Gregorio D’Agostino, rappresentata e

difesa dall’avv. Intilisano Mario, del Foro di Messina, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 9

novembre 2006, nel procedimento iscritto al n. 5/2006 del ruolo

dell’equa riparazione;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che nulla ha

osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. C.M.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 9 novembre 2006, con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto, quale erede di B.F., nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di un indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo penale instaurato davanti al Tribunale di Messina in seguito a querela denuncia sporta dalla B. in data (OMISSIS), con costituzione di parte civile della medesima B., definito in primo grado con sentenza del 14 marzo 2005, passata in giudicato il 27 giugno 2005, limitatamente alla durata del dibattimento iniziato il 29 maggio 2000, protrattosi fino al 13 luglio 2004 e concluso con la sopra indicata sentenza del 14 marzo 2005, passata in giudicato il 27 giugno 2005;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto il 26 gennaio 2006, decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, stabilito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4;

3. la ricorrente censura il decreto impugnato, deducendo che, ai fini del computo del termine di decadenza, deve tenersi conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione da lei proposto il 20 gennaio 2006 doveva ritenersi tempestivo;

4. il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale (quale quello dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4) e’ applicabile la disciplina della sospensione di cui alla citata L. n. 742 del 1969, allorche’ la possibilita’ di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l’unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto, non potendosi legittimamente circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio gia’ iniziato (Corte Cost. 1993/268;

Cass. 1999/6874);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al precedente punto 4., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione depositata, rilevando altresi’ l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione, sollevata dal Ministero della Giustizia sul presupposto che la C. abbia agito in proprio e non nella qualita’ di erede; risulta infatti dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione che la C. ha agito nel giudizio per equa riparazione quale erede della B.;

ritenuto che, alla stregua della considerazioni che precedono, il decreto impugnato che ha dichiarato inammissibile il ricorso debba essere annullato e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1;

B1) osservato che la ricorrente ha dedotto la irragionevole durata del processo penale sopra menzionato, limitatamente alla durata del dibattimento iniziato il 29 maggio 2000, protrattosi fino al 13 luglio 2004 e concluso con sentenza del 14 marzo 2005, passata in giudicato il 27 giugno 2005; che tuttavia la dante causa della C., B.F., costituitasi parte civile nel suddetto processo penale, e’ deceduta, come risulta dal decreto impugnato (non censurato sul punto dalla ricorrente) l’11 luglio 2003, dopo un triennio dall’inizio del dibattimento e quindi quando non era ancora decorso il termine ragionevole di durata del processo, stabilito dalla giurisprudenza della CEDU e della Corte di Cassazione in tre anni per il giudizio di primo grado;

rilevato che ne’ dal decreto impugnato ne’ dal ricorso per Cassazione risulta che la C., dopo la morte della B., si sia costituita nel processo quale erede della defunta e considerato che comunque il processo stesso, dopo la morte della parte civile, si e’ concluso nell’arco di un biennio con sentenza passata in giudicato il 27 giugno 2005 e quindi in un termine inferiore a quello di tre anni ritenuto ragionevole per il giudizio di primo grado;

considerato che trova applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius” per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge nonche’, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualita’ di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, e’ stata gia’ acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovra’ prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (Cass. 2008/2983).

ritenuto che, non essendosi superato, per le ragioni fin qui esposte, il termine di ragionevole durata del processo ne’ per la B., prima del suo decesso, ne’ per la C., che comunque non si e’ costituita nel giudizio presupposto, non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda di corresponsione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, che deve essere di conseguenza rigettata, e che tuttavia il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente tra parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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