Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6643 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9626-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MULTO CLEMENTI, 9,

presso lo studio dell’avvocato VIVARELLI ELIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOPARDO ANGELA;

– ricorrente –

contro

B.I., CURATELA FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che il Tribunale di Pisa con sentenza n. 36/2018 ha dichiarato il fallimento di (OMISSIS), socia accomandataria della già fallita (OMISSIS) s.a.s.;

– che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 6 febbraio 2019, n. 167, ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta socia;

– che la corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come: a) è inammissibile il motivo di reclamo rivolto avverso la dichiarazione di fallimento della società, per la pretesa insussistenza dei relativi presupposti, non essendo questo l’oggetto del procedimento in discorso, sin dal primo grado, dove si è dichiarato il mero fallimento del socio illimitatamente responsabile; l’inammissibilità del motivo, inoltre, deriva dall’avere la Vagelli proposto impugnazione separata contro la sentenza di fallimento della società; nel merito, il socio comunque può contestare solo i presupposti del suo fallimento (cita la sentenza Cass. n. 7768/2017); b) è infondato il motivo che pretende di escludere il fallimento del socio illimitatamente responsabile sol perchè sia decorso un anno dalla dichiarazione del fallimento della società, perchè l’anno si riferisce allo scioglimento del vincolo sociale, che non viene meno per il solo fatto del fallimento della società;

– che per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la soccombente, illustrato da memoria;

– che il fallimento e il creditore istante non hanno svolto difese;

Diritto

RITENUTO

– che la ricorrente ha reso nota la pendenza di altro giudizio connesso, relativo al fallimento della società, recante il n. r.g. 8498/2018, attualmente pendente presso la Prima Sezione civile della Corte;

– che, dunque, è necessario disporre la trattazione congiunta dei due giudizi, concernenti il fallimento della s.a.s. e del suo socio illimitatamente responsabile.

PQM

La Corte rimette la causa alla Prima Sezione civile, per la trattazione congiunta con il giudizio recante il n. R.G. 8498/2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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