Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6643 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6643 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 4426-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti 2016
120

contro

DMD SOLOFRA SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
COLAVINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIORGIO PALMA delega in calce;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrenti
avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

458/2010

di SALERNO,

della

depositata il

20/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N.R.G.4426/2012
RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Avellino in data 10.6.2006 notificava
alla società DMD Solofra spa un avviso di accertamento con il quale, tra
l’altro, rettificava il reddito di impresa relativo all’anno di imposta 2004,
considerando indeducibili i costi relativi ad operazioni intercorse con

separatamente nella dichiarazione in violazione dell’art.110 comma 11
d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, determinando le maggiori imposte Irpeg
ed Irap dovute , oltre interessi e sanzioni conseguenti.
Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Avellino che con sentenza del
14.12.2007 lo accoglieva in parte, annullando il recupero dei costi relativi
ad acquisti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata .
Contro la sentenza proponevano appello sia la società che l’Agenzia
delle Entrate. La Commissione tributaria regionale di Napoli
sez.distaccata di Salerno con sentenza del 20.12.2010 rigettava entrambi
gli appelli, osservando che le modifiche introdotte dall’art.1 commi
301,302 e 303 della legge n.296 del 2009 consentivano la deducibilità dei
costi da “black list” anche in caso di violazione dell’obbligo di indicazione
separata degli stessi.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso deducendo: 1) ai sensi dell’art.360 comma 1 n.3 e 4 cod.proc.civ.
violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia, nonché
violazione dell’art.110 comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 nella
parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’efficacia
retroattiva dell’abrogazione dell’obbligo di indicare separatamente in
dichiarazione i costi da “black list” disposto con l’art.1 comma 302 legge
legge 27.12.2006 n.296, vigente dal 1.1.2007; 2) in subordine omessa
motivazione, in relazione all’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. nella
parte in cui ha ritenuto l’esistenza e la effettività delle operazioni
commerciali compiute con le imprese residenti in paesi “black list”.
La società DMD Solofra spa resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, poiché non indicati

1.11 primo motivo è infondato. Il disposto dell’art.1 comma 303 legge
n.296 del 2006, secondo cui le sanziond:previste dall’art.8 comma 3 bis
e comma 1 del d.lgs.18 dicembre 1997 n.471 si applicante
retroattivamente anche alle violazioni dell’obbligo di indicazione separata
dei costi commesse anteriormente “sempre che il contribuente fornisca
la prova di cui all’art.110 comma 11” riformato, implica necessariamente
l’applicazione retroattiva anche della sottostante disciplina sostanziale.

delle sanzioni ed applicazione retroattiva della nuova disciplina di
deducibilità dei costi da black /ist. Se il contribuente è ammesso ad
usufruire del nuovo regime sanzionatorio alla condizione che fornisca la
prova della effettività delle operazioni richiesta dal riformato art.110
comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, ciò significa che il nuovo
regime di deducibilità, che ha espunto quale causa di disconoscimento dei
costi l’omessa esposizione separata di essi, si applica, unitamente al
nuovo regime sanzionatorio, anche ai fatti pregressi. (in senso conforme
Sez. 5, Sentenza n. 6205 del 27/03/2015, Rv. 635256).
La stessa Agenzia delle Entrate con circolare n.46/E del 3.11.2009 si
è espressa nel senso della retroattività del nuovo regime di deducibilità
dei costi stabilito dal riformato art.110 comma 11 d.P.R. 22 dicembre
1986 n.917.
2.11 secondo subordinato motivo, relativo al vizio di omessa
motivazione, è inammissibile. L’Agenzia delle Entrate non dimostra di
avere proposto appello con riguardo alla parte della sentenza del giudice
di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza dei requisiti sostanziali
di deducibilità dei costi, essendosi limitata a ribadire, anche nel giudizio di
appello, la propria tesi circa la non retroattività della nuova disciplina
sostanziale di deducibilità dei costi “da black list” introdotta dal riformato
art.110 comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.In ogni caso è anche
infondato perché la sentenza del giudice di appello contiene una
motivazione per relationem con quanto ritenuto dal giudice di primo
grado in ordine al fatto che la società ha fornito la prova della effettività
dei costi da black listi portati in deduzione.

st.\
2

Sussiste un evidente nesso logico-giuridico tra applicazione retroattiva

L’Agenzia delle Entrate deve essere condannata al rimborso, in
favore della società DMD Solofra spa, delle spese di giudizio liquidate in
euro cinquemila.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna L’Agenzia delle Entrate al rimborso delle
spese di giudizio liquidate in euro cinquemila i og.)(^12.- Wg) C
Così deciso il 14.1.2016.

it

17

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