Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6643 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30093-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GARIGLIANO, 74/B, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANCASPRO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1476/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro G.F.P., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in (OMISSIS).

Secondo la CTR l’impugnazione era inammissibile in quanto effettuata a mezzo servizio privato postale.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, nonché la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, e dell’art. 327 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19,21 e 53.

La CTR avrebbe errato nel ritenere inesistente la notifica a mezzo poste private.

Lamenta poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica, la costituzione dell’appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l’invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta.

La causa rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito con ordinanza n. 24097/2020 è stata posta in decisione.

I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati.

Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio Europeo 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri una giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. S.U. n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (Cass. S.U. n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa – cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019, e Cass. n. 33168 del 2018 -) che prenda sì naturalmente in considerazione come dies a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. S.U. n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020) ma che consideri quale dies ad quem -in ossequio al dettato delle predette Sezioni Unite n. 299 del 2020- non già il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio – cfr. Cass. n. 7774/2020 -.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. S.U. n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. S.U. n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 12 giugno 2016, si è potuto constatare che l’atto di appello, come dichiarato dalla parte appellata nelle controdeduzioni, sarebbe stato notificato il 16.2.2017.

Sulla base di tali considerazioni, risulta evidente che l’impugnazione, rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta oltre il termine di impugnazione semestrale, aumentato del periodo di sospensione feriale di 31 giorni in relazione alla modifica introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado successiva all’entrata in vigore dell’art. 16 ult. cit. – cfr. Cass. n. 21674/2017 -.

Difettando la prova della tempestività dell’appello stesso, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione dei principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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