Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6642 del 16/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2018, (ud. 30/01/2018, dep.16/03/2018),  n. 6642

Fatto

Il condominio del (OMISSIS), ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e dell’art. 548 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 1, lett. g), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), avverso l’ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti da R.M. & C. S.n.c., in favore del creditore di quest’ultimo B.M., che lo aveva pignorato nelle forme dell’espropriazione presso terzi, ordinanza pronunziata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sassari in data 29 luglio 2014 e notificata dal creditore procedente allo stesso condominio, terzo pignorato, in data 1 ottobre 2014.

L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Sassari, in quanto ritenuta inammissibile per tardività.

Ricorre il condominio, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso B.M..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto ritenuto dal relatore destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il controricorrente B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato R.M. & C. S.n.c. ed ha pertanto fissato un termine per l’adempimento, eseguito il quale è stata fissata nuova adunanza camerale per la trattazione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione – sollevata nel controricorso e ribadita poi nella memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, – di nullità della procura rilasciata dall’amministratore del condominio ricorrente al proprio difensore.

Secondo il controricorrente, l’autorizzazione dell’assemblea del condominio, contenuta in una delibera del 14 gennaio 2016, sarebbe del tutto generica, e come tale inidonea a fondare la legittimazione ad agire nel presente giudizio da parte dell’amministratore.

Al contrario, dall’esame della suddetta delibera (prodotta dallo stesso controricorrente) emerge che l’amministratore è stato espressamente e specificamente autorizzato dall’assemblea ad impugnare la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal condominio nel procedimento esecutivo per cui è causa.

Essa è pertanto del tutto idonea a fondare la legittimazione dell’amministratore ad agire nel presente giudizio, ed è di conseguenza valida la procura speciale da questi rilasciata al difensore, in nome e per conto del condominio.

2. Agli atti vi è la prova della regolare notificazione del ricorso alla società debitrice esecutata R.M. & C. S.n.c. (che risulta avere partecipato al giudizio di primo grado), avvenuta nel termine all’uopo assegnato da questa Corte.

Il contraddittorio deve dunque ritenersi correttamente integrato.

3. Il primo motivo del ricorso è così rubricato: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3. Mancata applicazione dell’art. 548 c.p.c., comma 1 (testo pre-riforma D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m bis n. 2, convertito, con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 132) relativo alla opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato per mancata dichiarazione del terzo nonchè omessa valutazione della qualità giuridica del soggetto opponente. Falsa ed errata applicazione di norma di diritto”.

Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: “Impugnazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa il motivo dell’opposizione. La mancata comparizione del terzo pignorato che ha fatto rilevare la irregolarità della notificazione”.

I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono la medesima questione.

Essi sono manifestamente fondati.

Il tribunale ha ritenuto che l’opposizione del condominio avrebbe dovuto essere proposta con ricorso anzichè con atto di citazione, e l’ha dichiarata di conseguenza tardiva, per non essere intervenuta l’iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., con riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza di assegnazione impugnata.

In effetti, per quanto emerge dalla narrativa della stessa sentenza, l’opposizione era stata proposta dal condominio – terzo pignorato nel procedimento che aveva portato all’emissione dell’ordinanza di assegnazione in contestazione – ai sensi dall’art. 548 c.p.c., u.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (e cioè quella introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, e modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 1, lett. g, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m bis, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).

Con tale opposizione, infatti, il terzo aveva dedotto l’inesistenza del credito pignorato ed assegnato a seguito della sua mancata contestazione: in tale contesto gli assunti vizi della procedura esecutiva sono da ritenersi dedotti esclusivamente al fine di giustificare l’ammissibilità dell’opposizione stessa, consentita dalla disposizione in esame solo in presenza di specifiche circostanze (consistenti in sostanza nella dimostrazione di non aver potuto operare la contestazione nel corso del procedimento esecutivo, per difetto di notifica, caso fortuito o forza maggiore; ed è qui in proposito sufficiente osservare – trattandosi di questione attinente al merito, e che andrà comunque rivalutata in sede di rinvio – che la prova della mancata tempèstiva conoscenza che deve fornire il terzo pignorato ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione certamente non può ritenersi riferibile all’ordinanza di assegnazione in sè, ma riguarda l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., comma 1, nel caso in cui alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze della “non contestazione”: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29837 del 12/12/2017, non massimata).

Orbene, l’art. 548 c.p.c., u.c., quanto alle modalità introduttive di tale particolare opposizione del terzo, richiama(va) espressamente l’art. 617 c.p.c., comma 1, (il richiamo è stato eliminato nell’ultima riformulazione della disposizione, che peraltro non è applicabile nella fattispecie, in quanto successiva all’introduzione del procedimento), e quindi essa andava effettivamente proposta con atto di citazione, fatta salva l’eventuale applicabilità di un rito speciale in ragione della materia trattata.

Nella specie, la Corte ritiene che dalla motivazione della sentenza impugnata (che invero non risulta chiarissima) emerge che il tribunale ha ritenuto necessaria la forma introduttiva del ricorso avendo erroneamente qualificato la domanda proposta come una ordinaria opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c., e non in ragione della materia trattata, e che i richiami alle controversie in materia di crediti di lavoro siano stati dal giudice di primo e unico grado svolti solo a titolo esemplificativo, dal momento che in nessun modo nella sentenza impugnata si dà atto di un accertamento o viene comunque fatto in qualche modo diretto riferimento alla natura del credito pignorato (che peraltro risulterebbe addirittura di titolarità di una società, cioè di un soggetto che non può assumere la qualità di lavoratore subordinato). In tal senso, la decisione certamente non è conforme a diritto. La stessa ammissibilità e la eventuale fondatezza nel merito dell’opposizione andranno quindi rivalutate in base al seguente principio diritto:

“in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall’art. 548 c.p.c., u.c., nella formulazione introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, e modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 19, comma 1, lett. g, n. 2, convertito,.con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m bis, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, con la quale venga contestata l’esistenza o l’entità (o altri elementi) del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con atto di citazione, in ragione della (attualmente abrogata) previsione normativa di espresso richiamo all’art. 617 c.p.c., comma 1, salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l’introduzione con ricorso”.

4. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2018

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