Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6642 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5338-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO BOLOGNI;

– ricorrente –

contro

A.M.U.B. MAGIONE S.P,A., in persona dei Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. RUGGERO FAURO 43, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CERCIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI MIRIANO;

– controricorrente

nonchè contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità del P. per il sinistro avvenuto durante le prove di una gara motociclistica in cui il R. era entrato in collisione col motociclo condotto dal primo che, rientrando dai box, gli aveva tagliato la strada (con esclusione di una concorrente responsabilità dei gestori del circuito in cui si verificò il sinistro);

ricorre per cassazione il P. affidandosi a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il primo motivo (che deduce la “violazione per falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.” e la “violazione per mancata applicazione degli artt. 50 e 51 c.p.”, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo) è infondato: appare, infatti, corretto il rilievo del giudice di appello sull’applicabilità dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c., e sull’esclusione delle invocate esimenti, atteso che il sinistro non era dipeso dalla concretizzazione di un rischio sportivo (insito nel tipo di gara di cui il partecipante aveva accettato le regole), ma era conseguito ad un’imprudenza “generica” in cui il P. era incorso nella manovra di rientro in pista dopo la sosta ai box;

il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 312 e 91 c.p.c.) è inammissibile in quanto non prospetta una violazione del criterio della soccombenza, ma introduce una questione (sulla individuazione del soggetto “appellante” condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’AMUB, e, più precisamente, sul fatto che la Corte abbia inteso riferirsi al P. o al R., entrambi appellanti) che è destinata ad assumere rilevanza esclusivamente nella sede esecutiva;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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