Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6642 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29954-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

TRIOLO;

– ricorrenti –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 459/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2014 r.g.n. 1607/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, per quello che qui ancora rileva escludeva il diritto dell’INPS alla ripetizione nei confronti di A.A. della contribuzione trattenuta a titolo di indennità corrisposta per il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità il D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 17, di una propria dipendente, portata a conguaglio per il periodo dal (OMISSIS) per l’importo di Euro 5851,23.

2. La Corte d’Appello riteneva che, a differenza di quanto avviene per l’indennità di maternità, in caso di astensione anticipata dal lavoro l’erogazione della connessa prestazione economica non sia condizionata alla presentazione della domanda all’Inps, essendo questa sostituita dalla richiesta di astensione anticipata presentata alla competente Direzione provinciale del lavoro e dal conseguente provvedimento di ammissione. Riteneva quindi infondata l’eccezione di prescrizione dei ratei dell’indennità sollevata dall’istituto previdenziale, sulla cui base aveva negato il diritto al conguaglio dei contributi.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui A.A. non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 26 aprile 2001, n. 151, artt. 17,21 e 22 e successive modificazioni, con riferimento alla L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8. Sostiene che anche nel caso di astensione anticipata dal lavoro sia necessaria per la percezione della relativa prestazione la domanda amministrativa all’INPS, pur essendo la stessa disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

5. Il ricorso è fondato.

6. Ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, richiamato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2, l’INPS è l’unico soggetto obbligato ad erogare l’indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l’importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all’Istituto, semprechè la prestazione sia effettivamente dovuta dall’Istituto previdenziale (Cass. n. 1172 del 22/01/2015, Cass. n. 669 del 18/01/2001, n. 669).

7. Anche per l’indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale quindi il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre” Cass. n. 23362 del 16/11/2016, Cass. n. 17798 del 8.9.2015, Cass. n. 2063 del 30/01/2014).

8. Si è anche aggiunto, con specifico riferimento alla questione agitata in causa relativa all’astensione anticipata dal lavoro D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 17, che alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di “un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti” (cfr. Cass. n. 603/2000) e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell’ente previdenziale (Cass. n. 29236 del 28.12.2011).

9. Il provvedimento amministrativo che dispone l’astensione anticipata opera quindi su un piano diverso rispetto alla corresponsione dei benefici economici da parte dell’ente previdenziale che, pur costituendo la conseguenza del primo, fa capo a diverso soggetto e soggiace a diverse regole.

10. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione, attenendosi al principio sopra individuato.

11. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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