Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6642 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6642 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 3874-2012 proposto da:
SOCIETA’ DMD SOLOFRA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso

la

cancelleria

della

CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLAUDIO PREZIOSI con studio in AVELLINO VIA MATTEOTTI

22 delega a margine;

\s
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

conti-ori:correnti

459/2010

di SALERNO,

della

depositata il

20/12/2010;

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PREZIOSI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’avvocato D’ASCIA che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

N.R.G.3874/2012
RITENUTO IN FATTO
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di
Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Avellino in data 19.10.2006 notificava
alla società DMD Solofra spa un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito di impresa relativo all’anno di imposta 2004,
considerando indeducibili i costi non indicati separatamente nella

paesi a fiscalità privilegiata, determinando le maggiori imposte Irpeg ed
Irap, oltre interessi e sanzioni.
Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Avellino, che con sentenza dei
19.12.2007 lo dichiarava inammissibile perché proposto tardivamente in
data 19.3.2007, oltre il termine di sessanta giorni per l’impugnazione
scaduto il 18.12.2006.
Contro la sentenza

la società DMD presentava appello

alla

Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza n.459 del
20.12.2010 lo rigettava. In particolare il giudice di appello riteneva la
ritualità della notificazione dell’avviso effettuato sia presso la sede legale
della società sia presso il domicilio fiscale del rappresentante legale;
considerava inammissibile l’eccezione di irritualità della notificazione
introdotta soltanto in sede di trattazione del ricorso in violazione
dell’art.24 comma 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546;
confermava la tardiva proposizione del ricorso sul rilievo che l’istanza di
accertamento con adesione era stata presentata anch’essa tardivamente
in data 22.12.2006, e pertanto non aveva prodotto l’effetto di sospendere
il termine per l’impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data
di presentazione dell’istanza, come stabilito dall’art.6 del d.lgs n.218 del
1997.
Contro la sentenza di appello la società DMD Solofra spa propone
ricorso per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione degli
artt.60 lett.d) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, 6 d.lgs. n.218 del 1997 e
21 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 nella parte in cui ha
ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento in un luogo
diverso dal domicilio eletto e non ha considerato che il termine per

1

dichiarazione, relativi ad operazioni intercorse con imprese residenti in

impugnare doveva decorrere dalla effettiva conoscenza dell’atto e non
dalla data della notificazione affetta da nullità; 2) violazione e falsa
applicazione dell’art.24 comma 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546 e 157 cod.proc.civ. nella parte in cui la Commissione tributaria
regionale ha ritenuto l’intempestività del ricorso. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La società contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di
accertamento deducendo un unico motivo di merito, con il quale
contestava la indeducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse con
imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Il ricorso introduttivo
non contiene alcuna eccezione di nullità della notifica dell’atto impugnato,
né contiene l’allegazione con la quale la contribuente assume di non
avere osservato il termine perentorio di impugnazione dell’avviso per
averne avuto effettiva conoscenza in data successiva alla notificazione
per causa non imputabile al destinatario.
L’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, poiché
effettuata in luogo diverso dal domicilio fiscale eletto, è stata formulata
oralmente nell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, al di
fuori delle ipotesi in cui sono consentiti motivi aggiunti ed in violazione
delle modalità di introduzione dei motivi aggiunti, stabilite
rispettivamente dall’art.24 commi 3 Si, 4 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546. Poiché il preteso vizio di nullità della notificazione
era noto al contribuente prima della impugnazione dell’avviso di
accertamento, la relativa eccezione doveva figurare nel ricorso
introduttivo, atto deputato a contenere in forma esaustiva tutte le
censure pregiudiziali e di merito che il contribuente intende formulare
avverso l’atto impugnato. Ciò a prescindere dalla operatività dell’istituto
della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello
scopo dell’atto ai sensi degli artt.156 e 160 cod.proc.civ.. Ne deriva la
correttezza dell’operato dei giudici di merito che, a fronte di un ricorso
pacificamente proposto oltre il termine di impugnazione decorrente dalla
data di formale notificazione dell’atto impositivo, ed in assenza di ogni
giustificazione sul punto svolta dal contribuente con il ricorso introduttivo,

2

Il ricorso è infondato.

hanno rilevato la inammissibilità del ricorso a norma dell’art.21 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546. ( sulla necessità che la prova della
tempestività della impugnazione sia fornita con l’atto di proposizione del
ricorso introduttivo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4247 del 20/02/2013, Rv.
625288).
La circostanza secondo cui l’effettiva conoscenza dell’atto impositivo
sarebbe intervenuta in un momento successivo rispetto alla data di

apposita istanza di rimessione in termini a norma dell’art.153 comma 2
cod.proc.civ., istituto applicabile anche al processo tributario ( in tal
senso Sez. 5, Sentenza n. 12544 del 17/06/2015, Rv. 636356). In
difetto di tale istanza il giudice di merito si è correttamente arrestato alla
rilevazione della inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
2.In ogni caso si deve rilevare che la documentazione menzionata
dalla società ricorrente ( certificato di attribuzione del numero di codice
fiscale e di partita Iva) non ha attinenza con la modalità vincolata di
elezione di domicilio fiscale prescritta dall’art.60 lett.d) d.P.R. 29
settembre 1973 n.600.
La società ricorrente deve essere condannata al rimborso, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio liquidate in euro
diecimila, oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese
liquidate in euro diecimila, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 14.1.2016.

formale notificazione dell’atto, avrebbe dovuto formare oggetto di una

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