Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18713-2009 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SALARIA 1027, presso lo studio dell’ avvocato COLAVINCENZO

FRANCESCA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari),

che la rappresenta e difende giusta memoria di costituzione

dell’11/02/11 in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A.

MANCINI 4-B, presso lo studio dell’avvocato FASANO RAFFAELA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2008, r.g.n. 551/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato COLAVINCENZO FRANCESCA;

udito l’Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma il lavoratore in epigrafe conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui chiedeva la condanna al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario continuativo nell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè negli istituti collaterali quali la retribuzione per ferie annuali, 13^ e 14^.

Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al capo concernente il ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva altresì il capo della domanda, così come ridotto in appello, avente ad oggetto il computo, sino al 31 ottobre 1992 della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario in quella spettante per il periodo di ferie annuale, per 13^ e 14^ mensilità.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR ed agli istituti indiretti, una nozione omnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate alla memoria.

Resiste con controricorso la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL 1992 anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c. ed omessa valutazione di documento, formula, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti:

“Accerti la Corte se, in forza del CCNL grafici 1992 e successivi, identici sul punto, non possa essere incluso nella base di calcolo di IDA e TFR il compenso per lavoro straordinario prestato, anche se in modo non occasionale e continuativo, successivamente al 31 ottobre 1992”; “Accerti la Corte se, con vizio in procedendo, la corte di appello sia incorsa in errore, ai sensi dell’art. 1322 e 1364 c.c. e norme correlate, nel non valutare una prova documentale processuale, cioè il verbale d’interpretazione autentica prodotto dall’IPZS, determinante per l’accertamento circa la volontà espressa dagli stipulanti il CCNL 1992 e che dunque la corte di appello sia incorsa in grave vizio per non aver valutato l’elemento di prova”.

Con la seconda censura l’Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit. il seguente quesito di diritto: “Accerti la Corte se, in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, non esista nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione e se ai sensi dell’art. 30 reg. personale, dell’art. 8, parte 2^ operai CCNL 89, art. 7, parte 2^ operai, e art. 5 parte 2^ operai CCNL art. 92, il compenso per lavoro straordinario, non incluso fra le voci che compongono la retribuzione dei detti istituti, in alcun modo possa essere incluso nella base di calcolo dei cc.dd. istituti collaterali ovvero indiretti”.

I motivi sono improcedibili non avendo l’Istituto, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 depositato il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione.

Questa Corte infatti a Sezioni Unite, con sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 ha sancito, nel comporre un contrasto sorto in seno alla sezione lavoro della Cassazione, che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella parte in cui onera il ricorrente principale o incidentale – a pena d’improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, deve interpretarsi nel senso che allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Nella specie con ambedue le censure si deduce la violazione di norme di accordi collettivi nazionali ed il ricorrente non ha provveduto a depositare insieme al ricorso il testo integrale dei contratti collettivi di cui denuncia la violazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’improcedibilità del motivo sotto il profilo della denunciata violazione di norme collettive travolge, altresì, la censura di omessa valutazione del verbale d’interpretazione autentica, richiamato ai fini della corretta interpretazione della normativa collettiva, essendo impedita, consequenzialmente qualsiasi valutazione sulla decisività della denunciata omissione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 27,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovannantonio e Raffaela Fasano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA