Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 18/03/2010
Cassazione civile sez. I, 18/03/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 18/03/2010), n.6641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza sollevato da Tribunale per i minorenni
di Brescia nel procedimento promosso da:
C.R.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
23 novembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;
P.M, S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Relatore designato, nella relazione del 16/24 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“Il Tribunale per i minorenni di Messina, ritenuta la propria incompetenza, ha sollevato conflitto di competenza con riferimento al decreto in data 21 ottobre 2007 del Tribunale ordinario di Messina che, investito della domanda presentata da C.R. al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo di S.C.H. D. di contribuire al mantenimento del figlio minore, ha dichiarato la propria incompetenza. Dando continuita’ al consolidato orientamento di questa Corte, il conflitto puo’ essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 148 c.c. e dell’art. 38 disp. att. c.c., giacche’ la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento del figlio minore) e, in assenza di una contestualita’ con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. n. 21756, n. 21755 e n. 21754 del 2008; n. 19406 e n. 8362 del 2007). Al riguardo, va precisato che dal provvedimento in esame risulta che la questione relativa all’affido era stata decisa con decreto del Tribunale dei minorenni del 9 maggio 2006, che aveva altresi’ declinato la competenza in ordine alla domanda avente ad oggetto l’assegno di mantenimento, senza che detto decreto sia stato impugnato, con la conseguenza che, in difetto di impugnazione di quest’ultimo, la successiva, nuova, domanda, deve considerarsi relativa ai soli diritti patrimoniali, cio’ che comporta l’applicabilita’ del succitato principio.
Pertanto, il ricorso va trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”;
che il Collegio condivide pienamente tale proposta e le considerazioni che di essa sono presupposto;
che, pertanto, cassato il decreto in data 21 ottobre 2007 del Tribunale ordinario di Messina, va dichiarata la competenza del medesimo a conoscere della domanda ex art. 148 c.c. presentata da C.R. al fine di ottenere il contributo al mantenimento del figlio naturale.
PQM
LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Messina e cassa il decreto del 21 ottobre 2007 del medesimo Tribunale.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010