Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017),  n. 6641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5163-2016 proposto da:

L.G.R., L.G.A., L.G.M.,

A.M., tutti in prorpio e nella qualità di eredi del Sig.

Lo.Gi.An., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PARISE

WALTER;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ACRI, P.I. e C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F DENZA 15, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA CARRATELLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. rep. 2268/2014 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI

DANILO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.M. e R., A. e L.G.M. hanno proposto ricorso per cassazione – ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza n. 265/2012 emessa dal Tribunale di Cosenza, Sez. Dist. di Acri, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni conseguiti al decesso del congiunto An., da essi proposta nei confronti del Comune di Acri.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro è stata depositata il 14.12.2014, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 29.1.2016;

deve pertanto dichiararsi la tardività del ricorso, in quanto notificato oltre l’anno dal deposito dell’ordinanza, computato anche il periodo di sospensione feriale dei termini (il che rende irrilevante ogni accertamento in merito all’avvenuta comunicazione o notificazione dell’ordinanza);

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.300,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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