Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9940-2019 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI GIA’ SECONDA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del Rettore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA GIA’ (OMISSIS) SPA IMPRESA COSTRUZIONI
GENERALI, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio
dell’avvocato SANDULLI FEDERICA che lo rappresentata e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5649/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
la Seconda Università degli Studi di Napoli aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso il decreto ingiuntivo del 4/11/2004 che le aveva imposto il pagamento in favore della (OMISSIS), già (OMISSIS) s.p.a.-Costruzioni Generali, della somma di Euro 173.257,20, a titolo di residuo credito spettante all’appaltatore sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti;
all’udienza del 13/3/2014 il difensore della convenuta opposta aveva depositato la sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta nel 2010;
il giudizio interrotto era stato riassunto con ricorso notificato al fallimento (OMISSIS) il 17/7/2014;
con sentenza del 15/10/2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo provata la conoscenza legale del fatto interruttivo in capo all’Ateneo a partire dal 2010 a causa della comunicazione della dichiarazione di fallimento da esso ricevuta con lettera raccomandata del 15/6/2010 inviatagli da parte della Curatela;
con sentenza del 7/12/2018 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Seconda Università di Napoli, a spese compensate;
avverso la predetta sentenza, notificata il 25/1/2019, con atto notificato il 26/3/2019 ha proposto ricorso per cassazione l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, già Seconda Università degli Studi di Napoli, svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 6/5/2010 il Fallimento (OMISSIS) s.p.a., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;
è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis- c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
il Fallimento (OMISSIS) ha illustrato con memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.
Diritto
RITENUTO
Che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello proposto dall’Università, con il quale era stato lamentato che il termine per la riassunzione del giudizio fosse stato fatto decorrere dalla data di ricevimento di una comunicazione irrituale indirizzata alla parte personalmente (l’Università) e non al suo procuratore costituito;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 170 e 305 c.p.c., del R.D. 267 del 1942, art. 43, nonchè del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43;
secondo la ricorrente la decisione era erronea perchè, anche se il dies a quo per la riassunzione del processo decorreva dalla data in cui la parte interessata aveva avuto legale conoscenza del fatto interruttivo (nella specie: dichiarazione di fallimento), la comunicazione fatta direttamente all’Università con la raccomandata del 5/7/2010, non poteva essere ritenuta rilevante a tale fine, perchè effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore costituito, come prescritto dall’art. 170 c.p.c.;
di conseguenza, osserva ancora la ricorrente, il mancato coinvolgimento della difesa tecnica, nel caso assicurata dall’Avvocatura erariale costituita in giudizio, incideva sul diritto di difesa con la conseguente irrilevanza di una comunicazione rivolta a un soggetto non in grado di conoscere e apprezzare le conseguenze processuali;
rilevato che sulla questione delineata con il secondo motivo di ricorso, che attiene al momento di decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto in conseguenza della dichiarazione del fallimento di una delle parti, al concetto di “conoscenza legale” da parte del soggetto processuale non colpito dall’evento interruttivo e, ancor più specificamente, alla rilevanza di comunicazioni dirette alla parte personalmente e non al suo difensore costituito nel giudizio interrotto, la Sezione 1, on ordinanza interlocutoria del 12/10/2020 n. 21961, esaminata funditus la giurisprudenza di legittimità e rilevata la sussistenza di un variegato quadro di contrasti interpretativi, ha investito il Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;
che l’ordinanza interlocutoria citata ha così riepilogato il quadro dei contrasti: “all’enunciato secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, occorre prendere in considerazione la conoscenza del procedimento in capo alla parte non fallita si contrappone l’assunto per il quale tale conoscenza non sarebbe richiesta. Non può poi ritenersi pacifico il principio per il quale, ai fini della conoscenza legale dell’evento interruttivo, rileverebbe la condizione data dall’identità del difensore che assiste la parte sia nel giudizio interrotto, sia in altro giudizio, in cui si acquisisca conoscenza legale del fallimento. Infine, l’affermazione per cui il termine per la riassunzione in capo alla parte non fallita decorrerebbe comunque dal momento in cui sia stata depositata o trasmessa la domanda di ammissione allo stato passivo non pare legarsi con gli arresti di questa Corte che esigono la conoscenza dell’evento interruttivo in capo al difensore che assista la parte stessa nel giudizio interrotto (situazione questa, che evidentemente non si colgum ove la parte, nel procedimento di ammissione al passivo, sia patrocinata da 1111 altro avvocato).”;
si rende pertanto necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021