Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 07/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 07/03/2019), n.6641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

Q.R.;

contro

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 881/6/2013 della Commissione

tributaria centrale, sezione di Firenze, depositata il 6 maggio

2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 gennaio 2019 dal relatore Cons. Dott. Roberta Crucitti.

Fatto

RITENUTO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Q.R. del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’Irpef e Ilor, pagate sulla differenza di prezzo conseguito nel 1985 per la vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione e quello pagato per l’acquisto dello stesso nel 1977 (ritenuta in un primo tempo tassabile dallo stesso contribuente) la Commissione Tributaria Centrale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di appello che aveva ribadito che l’acquisto e la successiva rivendita di un terreno a destinazione agricola non aveva dato luogo a plusvalenza tassabile;

In particolare, la Commissione tributaria centrale, condivideva le decisioni dei precedenti gradi di merito in quanto il contribuente aveva realizzato nell’arco di otto anni una differenza attiva che a mala pena compensava la svalutazione “galoppante” propria degli anni 1997-1985;

avverso la sentenza propone ricorso, su tre motivi, l’Agenzia delle entrate;

Q.R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76;

2. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione della regola di giudizio contenuta all’art. 115 c.p.c., per avere, la Commissione tributaria centrale, fondato il suo convincimento su una circostanza assolutamente inopinabile e indimostrata (inflazione galoppante);

3. con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ed espressamente dedotti dall’amministrazione finanziaria come volti a comprovare l’intento speculativo;

4. il primo e il terzo motivo di ricorso sono da accogliere, con assorbimento del secondo;

5. secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, “in tema di redditi diversi, l’applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76 – che, al comma 3, considera in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, la lottizzazione o l’esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi – non richiede necessariamente la esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, essendo sufficiente, perchè possa configurarsi una plusvalenza speculativa tassabile, che il venditore, prima dell’alienazione del terreno, abbia posto in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio (v. Cass. 22584 del 11/12/2012; id. n. 27779 del 22/11/2017)”;

6. nel caso in esame la C.T.C. si è discostata dal superiore principio giungendo a escludere l’intento speculativo sulla base di una circostanza inconducente ai fini della decisione e omettendo di esaminare fatti decisivi che avrebbero potuto comportare una diversa decisione (quale, ad esempio, la circostanza che il venditore aveva contribuito a realizzare le opere di urbanizzazione dell’area);

6. ne consegue, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perchè proceda al riesame, adeguandosi al superiore principio, e al regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019

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