Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6641 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6641 Anno 2016
Presidente: BOTTA RAFFAELE
Relatore: SOLAINI LUCA

SENTENZA
sul ricorso 23410-2010 proposto da:
IACONO

MARIAROSA, elettivamente domiciliata in

ROMA

VIA BALDO DEGLI UBALDI 330, presso lo studio
dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUIGI MOLARO giusta delega

a

margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

in

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 148/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 01/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. LUCA
SOLAINI;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG. 23410/10

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione, riferito al
pagamento dell’imposta di registro, con il quale era stato maggiorato il valore dichiarato di un
terreno sito in Forio (NA) venduto dalla ricorrente, con atto di Notaio, il 21.9.2001 (reg.to ad Ischia
il giorno 8.10.2001), la quale davanti alla ctp ha eccepito il decorso del termine prescrizionale per
far valere il diritto, da parte dell’Ente impositore, e l’infondatezza della pretesa impositiva, in
quanto al terreno, per avere natura inedificabile, doveva essere applicato il criterio automatico di
valutazione, ex art. 52 comma quarto del DPR 131/86.
La Commissione adita, in accoglimento della domanda subordinata, determinava il valore venale
del terreno, riducendolo equitativamente del 20% e la decisione era confermata in appello, con la
sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per Cassazione, con
cinque motivi. L’amministrazione non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma
primo, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza, per omessa pronuncia
sull’eccezione di prescrizione, per mancata pronuncia sul fondamento della riduzione equitativa del
valore del terreno, per come era stato originariamente accertato dall’ufficio, e per omessa pronuncia
sull’eccezione di mancata motivazione del criterio comparativo, contenuto nell’avviso di
accertamento.
Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.; in
effetti, dalla lettura di questi ultimi motivi, la ricorrente, lamenta le stesse violazioni censurate nei
primi tre motivi di ricorso, tant’è vero che le predette doglianze non contengono un’indicazione che,
pur libera da rigidità formali, si concretizzi nell’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso,
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione, la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass.
S.U., n. 20603/2007, Cass. n. 8897/2008).
In riferimento, ai primi tre motivi, le censure sono inammissibili per due ordini di ragioni.
In primo luogo, per essi non è formulato il quesito di diritto, richiesto a pena d’inammissibilità
dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (la sentenza è stata pubblicata prima del 4 luglio
2009). Questa Corte ha chiarito che “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del
motivo, poiché in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con
l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.,
introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che
redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata
alla formulazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della
funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. n. 20409 del 2008, Cass. S.U. n. 6420/2008;
Cass. n. 2799 del 2011).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In secondo luogo, le censure in questione sono carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, non
essendo riportato nel ricorso il contenuto specifico dell’atto impositivo e per come sono
argomentate esse appaiono concernere più una critica della motivazione della sentenza impugnata
che la pretesa violazione della legge indicata.
In ragione della mancata presentazione di difese scritte da parte dell’ufficio, non occorre provvedere
sulle spese.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2016.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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