Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6640 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10283-2009 proposto da:

G.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 1027,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA COLAVINCENZO, che lo

rappresenta e difende, giusta memoria di costituzione del 15/02/11 in

atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3359/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2008 r.g.n. 9558/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FASANO GIAVANNANTONIO;

udito l’Avvocato COLAVINCENZO FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, improcedibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente, e cioè sino al 31 ottobre 1992, la domanda di G.A.L., proposta nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto il computo della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario nell’indennità di anzianità e del TFR nonchè in quella concernente il periodo di ferie annuale, la 13^ e la 14^ mensilità. La Corte territoriale, dopo aver respinto, con sentenza non definitiva, la domanda del lavoratore relativamente al periodo successivo al 31 ottobre 1992 ritenendo che le parti sociali con il CCNL del 1992, facendo riferimento ad una nozione di retribuzione non omnicomprensiva, avevano voluto escludere la computabilità della retribuzione per lavoro straordinario nel TFR e negli istituti indiretti, accoglieva, con sentenza definitiva, per il periodo precedente alla indicata data, l’istanza del ricorrente sul presupposto che i relativi contratti collettivi avevano fatto riferimento ad un concetto di retribuzione omnicomprensiva.

Avverso questa sentenza i lavoratori ricorrono in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato il quale dopo aver, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, impugna in via incidentale la sentenza di appello articolando un’unica censura.

A tale impugnazione resiste con controricorso la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 436 e 345 c.p.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Voglia l’Ecc. Corte rilevare e dichiarare l’inammissibilità della domanda subordinata formulata dall’Istituto Poligrafico relativa alla limitazione del diritto del ricorrente alla inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR sino al 31/10/92, poichè formulata per la prima volta nel giudizio di appello e, pertanto, tardiva.

Con la seconda censura il ricorrente principale, denunciando violazione o falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297 nonchè vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Voglia l’Ecc. Corte riconoscere e dichiarare in virtù del disposto della L. n. 297 del 1982 e del relativo riferimento al compenso dovuto quale concetto autonomo ed indipendente rispetto ad ogni definizione contrattuale del compenso percepito il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo del TFR del compenso percepito per lavoro straordinario continuativamente prestato sino alla data di risoluzione del rapporto”. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie, pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti indiretti, non esistendo nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 37 reg. personale, dell’art. 8, parte 3^ operai CCNL artt. 89 e 92, nonchè art. 6, parte 3^ – impiegati grafici, lo straordinario, elemento variabile per sua natura, non possa essere incluso nella base di calcolo degli indicati istituti collaterali.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata da parte resistente d’inammissibilità del ricorso principale per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Invero il quesito di diritto prescritto dal richiamato art. 366 bis c.p.c., risulta, come evincesi da quanto sopra trascritto, formulato in ordine ad entrambe le dedotte censure.

Relativamente alla dedotta improcedibilità per mancato deposito della copia integrale dei contratti collettivi, va rilevato che con le predette censure non viene dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme previste dai citati contratti collettivi, con la conseguenza che non vi è onere, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del deposito “insieme al ricorso” di copia integrale dei richiamati contratti collettivi (Cass. S.U. 23 ottobre 2010 n. 20075).

Tanto premesso e passando all’esame della prima censura rileva il Collegio che la stessa è infondata, posto che la censurata limitazione è logicamente compresa nella resistenza totale alle pretese attoree pacificamente svolta dalla parte datoriale fin dal primo grado di giudizio.

La seconda censura, alla stregua del formulato quesito di diritto, deve ritenersi non conferente e come tale infondata.

Infatti nel quesito di diritto si prescinde del tutto dall’interpretazione fornita dal giudice del merito del contratto collettivo del 1992, con – il quale, secondo il predetto giudice, le parti sociali avevano voluto escludere la computabilità della retribuzione per lavoro straordinario nel TFR non recependo una nozione omnicomprensiva di retribuzione.

Del resto questa Corte ha più volte sancito che il principio dell’omnicomprensività della retribuzione, adottato dall’art. 2120 cod. civ., comma 2 nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, benchè derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola (Cass. 5 novembre 2003 n. 16618, 6 febbraio 2008 n. 2781).

Il ricorso principale pertanto va rigettato.

Passando all’esame del ricorso incidentale rileva il Collegio che lo stesso, ancorchè procedibile avendo l’Istituto, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 depositato il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione, non è esaminabile non avendo parte ricorrente trascritto, in adempimento dell’onere di autosufficienza, nel ricorso il testo delle clausole contrattuali di cui denuncia la errata esegesi.

Invero l’onere imposto dal richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di cui deduce la violazione ed il principio di autosufficienza del ricorso rispondono a due diverse esigenze. Quest’ultimo, infatti, risponde alla funzione, come più volte sottolineato da questa Corte (V. per tutte Cass. 23 marzo 2005 n. 6265 e Cass. 20 settembre 2006 n. 2045), di individuare con esattezza il thema decidendum e di consentire alla Cassazione, in applicazione anche delle regole del giusto processo, di apprezzare direttamente ed immediatamente la decisività della questione.

L’onere di cui al citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è invece strumentale al pieno esercizio della funzione nomofilattica da parte della Corte di Cassazione e va correlato alla nuova formulazione, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2 dell’art. 360 c.p.c., n. 3 a mente del quale, come già stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, per i contratti collettivi del settore pubblico, è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, quindi, la diretta interpretazione da parte di questa Corte del contenuto del contratto collettivo nazionale denunciato.

Tanto trova conferma nella sentenza del 23 ottobre 2010 n. 20075 con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno sancito, nel comporre un contrasto sorto in senso alla sezione lavoro della Cassazione, che qualora si denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di contratti od accordi collettivi di diritto privato deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Ove, poi, le Sezioni Unite hanno precisato, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione dell’accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d’ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova applicazione, a garanzia dell’effettività del contraddittorio, l’art. 384 c.p.c., comma 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.

Il deposito, di cui al più volte citato n. 4 dell’art. 369 c.p.c., è, pertanto, strettamente correlato, non alla preliminare individuazione esatta del thema decidendum ed alla, sempre preliminare, valutazione immediata e diretta della decisività della censura, ma alla diretta e successiva interpretazione del contenuto del contratto collettivo nazionale nella cui attività di esegesi il giudice di legittimità è abilitato alla libera ricerca all’interno del contratto collettivo di ogni clausola comunque ritenuta utile all’interpretazione e ciò in ragione della possibilità di procedere d’ufficio ad una interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c.. E a tale fine è precipuamente ed esclusivamente funzionalizzato il deposito imposto dall’art. 369 c.p.c., n. 4 che rimane limitato, come specificato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 23 ottobre 2010 n. 20075, alla sola ipotesi di denuncia di violazione di norme di contratti collettivi nazionali e non si estende a quella di norme di contratti collettivi non nazionali dei quali questa Corte non è abilitata ad una interpretazione diretta essendo denunciatile, ex art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto la violazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali.

Il ricorso incidentale va di conseguenza respinto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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