Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6640 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. III, 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI

39, presso lo studio dell’avvocato DI BIASE GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA – SAN PAOLO SPA, sorta dalla fusione per incorporazione della

SANPAOLO IMI SPA, (a sua volta incorportante il BANCO DI NAPOLI SPA),

nella BANCA INTESA SPA con modifica della denominazione sociale in

INTESA SAN PAOLO SPA, Capogruppo del GRUPPO BANCARIO INTESA SAN

PAOLO, nella qualita’ di procuratore e mandatario della SGA SPA, in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIRARDI Luigi, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO ED ANCONA,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO SASSANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ACHILLE SALETTI, giusta procura speciale alle

liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, societa’ soggetta ad attivita’ di

direzione e coordinamento della Societa’ BNP Paribas S.A. –

(OMISSIS)

– aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, in persona

del direttore della Direzione Rischi, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO N. 76, presso lo studio dell’avvocato

CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO BONELLI, giusta procura speciale per atto

Notaio Antonello Faraone di Roma del 17/03/09, rep. n. 4.769 allegata

in atti;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, (nuova denominazione assunta da

unicredito gestione crediti spa – Banca per la gestione dei crediti,

in forma abbreviata UGC Banca Spa), societa’ appartenente al gruppo

bancario Unicredito Italiano, in persona del legale rappresentante

pro tempore, la quale agisce quale mandataria di Quercia Funding srl,

in persona de Dirigente della societa’, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio

dell’avvocato FIORETTI Andrea che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VENARUCCI Andrea, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– intimati –

contro

QUERCIA FUNDING SRL, BANCO DI SICILIA SPA, BANCA DI TOSCANA SPA,

P.A., B.F., BANCA PICENA TRUENTINA COOP A

RL, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA COOP A RL quale incorporante la

Banca Nazionale dell’Agricoltura, S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/08 della Corte d’Appello di Ancona del

19/12/07, depositata l’11/01/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato Di Biase Giuseppe, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P.A.. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell’11 gennaio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 17 agosto 2007, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. in relazione all’art. 178 c.p.c. da lui presentato avverso l’ordinanza con il quale il Giudice dell’Esecuzione presso quel Tribunale aveva respinto la sua istanza di declaratoria dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare introdotta dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona nei suoi confronti e nei confronti di P.A. e S.M., nella quale erano intervenuti numerosi altri creditori.

Il ricorso e’ stato proposto dal P. nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, della Quercia Funding s.r.l. (costituita nel giudizio di merito attraverso la mandataria UGC BANCA s.p.a.), della Intesa San Paolo s.p.a. (incorporante della San Paolo IMI, gia’ Banco di Napoli), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Toscana s.p.a., della Banca Picena Trentina Coop. a r.L, della Banca Antoniana Popolare Veneta Coop. a r.l. (quale incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura), della San Paolo IMI s.p.a. (quale incorporante la Banca Nazionale delle Comunicazioni s.p.a.), dell’Istituto Bancario San Paolo IMI s.p.a., di P.A., di S.M. e di B.F..

Si sono costituiti con separati controricorsi i primi quattro fra i soggetti intimati, mentre non hanno svolto attivita’ difensiva gli altri. La UGC BANCA s.p.a. ha anche svolto ricorso incidentale.

Peraltro, la sentenza impugnata risulta pronunciata soltanto nei confronti del ricorrente e dei detti resistenti.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’ordinanza di elevazione del conflitto proposta nella vigenza delle norme di cui al detto D.Lgs.. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Hanno depositato memoria il ricorrente, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso principale, per come dovrebbe rilevarsi d’ufficio, appare inammissibile, perche’ tardivamente proposto.

Invero, alla controversia, in quanto avente ad oggetto un giudizio inerente controversia ai sensi dell’art. 630 c.p.c., non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale.

Cio’ e’ stato gia’ ritenuto dalla giurisprudenza della Corte.

In particolare, e’ stato statuito: La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630 c.p.c., comma 3, avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo di esecuzione per inattivita’ delle parti, in quanto, sussistendo l’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all’esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327 c.p.c.), da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 2847 del 2005; in precedenza, Cass. n. 1531 del 2003; successivamente, Cass. n. 484 del 2009).

3.1. – Ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 il ricorso incidentale della UGC BANCA s.p.a., dovendosi considerare tardivo anch’esso, perde efficacia in ragione della inammissibilita’ di quello principale.”.

2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in seno al quale e’ stato proposto.

Il Collegio, presa visione della relazione, ne condivide le argomentazioni e le conclusioni, che non sono in alcun modo superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella sua memoria.

3. Riguardo ad essi e’ sufficiente osservare:

a) parte ricorrente non si preoccupa di porsi a confronto con le motivazioni della giurisprudenza della Corte citata nella relazione, la quale trova il suo antecedente in Cass. n. 1531 del 2003, nella quale sono ampiamente spiegate le ragioni che ne stanno a fondamento;

b) tanto basterebbe per omettere ogni considerazione sugli argomenti spesi nella memoria, ove fosse applicabile l’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

c) pur essendo inapplicabile quella norma che viene in rilievo sul versane dell’ammissibilita’ del ricorso, e’ piu’ che giustificato rimandare il ricorrente alla lettura del suddetto precedente, nel quale e’ ben spiegato perche’ il giudizio di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c. va considerato alla stessa stregua delle opposizioni esecutive;

d) e’ opportuno, comunque, aggiungere che l’assunto che la Corte di cassazione – fermo che il ricorrente del tutto inesattamente sostiene che la Corte non svolgerebbe mai attivita’ giurisdizionale durante il periodo feriale, per il che va rimandato al calendario dei relativi lavori – non e’ citata nel R.D. n. 12 del 1941, art. 92 e’ del tutto irrilevante, tenuto conto che le ipotesi di inapplicabilita’ della sospensione dei termini per il periodo feriale sono riferite dalla L. n. 742 del 1969, art. 92 alle tipologie di controversie e la loro applicabilita’ non esige certo che gli uffici giudiziali in concreto trattino gli affari cui allude lo stesso art. 92, essendo la trattazione soltanto una possibilita’, che deve fare i conti con l’organizzazione degli uffici giudiziali e le valutazioni inerenti l’individuazione di quelle tipologie di controversie che nell’ambito di una circoscrizione giudiziaria possono maggiormente ricorrere in periodo feriale;

e) che l’ultimo rilievo fatto rende anche non assistita dal requisito della non manifesta infondatezza la questione di costituzionalita’ dell’art. 92 citato, prospettata, peraltro sulla base del rilievo di una (indimostrato) situazione fattuale organizzatoria di carattere applicativo, sotto il profilo che vi sarebbe una disparita di trattamento fra il modo in cui gli uffici giudiziali si regolano nella trattazione degli affari durante il periodo feriale in sede di applicazione di detta norma (potendo scegliere di trattare talune tipologie di controversie e non altre) ed il modo in cui le parti private dovrebbero osservarla: non senza che debba osservarsi come sia singolare la proposta comparazione fra la situazione della parte che deve osservare un termine processuale e quella degli ufficio giudiziali nell’organizzazione del lavoro, tenuto conto che alla parte di uno dei procedimenti contemplati nella norma dell’art. 92, quando un ufficio giudiziario non avesse contemplato la trattazione di alcuno dei procedimenti ivi indicati, bene competerebbe la possibilita’ di fissarne la trattazione.

4. Il ricorso principale e’, dunque, dichiarato inammissibile. Quello incidentale e’ dichiarato inefficace.

Le spese, nei rapporti fra il ricorrente e ciascuna delle parti resistenti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona ed a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

per ciascuna in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, ed a favore di ciascuna delle altre due parti resistenti in Euro duemila/00, di cui duecento per esborsi, oltre, per tutte le resistenti, le spese generali e gli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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