Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6640 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16953-2019 proposto da:

G.B., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MELCHIORRE GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30746/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Questa Corte, nel procedimento n. 12078/2017, ha accolto il ricorso proposto da Poste Italiane SPA nei confronti di G.B. e F.M., disponendo con ordinanza n. 30746/2018 la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. In detta ordinanza si dava atto che gli intimati G.B. e F.M. non avevano svolto difese nel giudizio di legittimità.

G.B. e F.M. propongono ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391-bis c.p.c., corroborato da memoria. Poste Italiane SPA ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata va revocata per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, consistito nell’omesso rilievo dell’inesistenza o quanto meno della nullità della notifica del ricorso per cassazione, mai ricevuto dal difensore costituito nel giudizio di appello, avvocato Melchiorre Giovanni.

I ricorrenti sostengono di avere avuto conoscenza del processo solo dopo la notifica dell’atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Teramo, giudice del rinvio, e ne deducono, assumendo di non essere in possesso di documentazione, che la decisione sia stata pronunciata sull’errato presupposto della effettività, oltre che della tempestività della notifica del pregresso ricorso per cassazione.

Chiedono quindi, una volta accertata l’inesistenza della notifica del ricorso e revocata l’ordinanza, che sia dichiarato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo.

2. Di contro, Poste Italiane sostiene che il ricorso venne ritualmente notificato presso lo studio del difensore dei ricorrenti, avvocato Melchiorre Giovanni, sito in (OMISSIS), a mezzo del servizio postale “come da allegate ricevute UNEP – Corte di appello di Roma del 3/5/2017, cronologico 4983”; aggiunge che il ricorso venne notificato anche alle parti personalmente a mezzo posta dall’Ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Roma con plico raccomandato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., spedito dall’Ufficio postale di Prati.

Invero, quanto riferito da Poste Italiane, circa l’avvenuto inoltro di una raccomandata postale per la notifica del ricorso per cassazione, non affronta con la dovuta specificità la decisiva questione dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, che rimane accennata, senza alcuna indicazione sulla data della stessa; non risulta, inoltre, assistita da alcuna specificità l’affermazione secondo la quale il ricorso sarebbe stato notificato alle parti personalmente.

3. Alla stregua degli atti e delle difese svolte, pertanto, non si ravvisano evidenti presupposti di inammissibilità del ricorso per revocazione.

4. In conclusione il ricorso va rinviato alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile ex art. 391-bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

Rinvia alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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