Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 664 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 664 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 19806-2007 proposto da:
EQUITALIA POLIS SPA – nuova denominazione della GEST
LINE SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’
ADRIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– ricorrente contro

C CO COSTRUZIONI COMUNITARIE IN LIQUIDAZIONE SRL in
persona del liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

Data pubblicazione: 15/01/2014

ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato TALLARICO
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO
CLAUDIO giusta delega a margine;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI 2 in persona

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– controrícorrentí

avverso la sentenza n. 121/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 22/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIUFFRE’ che ha
chiesto l’accoglimento;
uditi per il controricorrente gli Avvocati GUIDA e
TERRANI delega Avvocato RUSSO che si riportano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto o inammissibilità del ricorso.

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.121/28/06 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto da Capuano
Irene, n.q. di legale rappresentante della C.CO.Costruzioni srl avverso la sentenza della CTP di
Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente stessa contro la cartella di
pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di IVA per l’anno 1984, oltre interessi e sanzioni. il
giudice di appello, nel dare atto che il soggetto concessionario Gest line non si era costituito benché
ritualmente citato, rilevava che la cartella emessa sulla base di avviso di rettifica divenuto

il 15.11.1999, doveva essere notificata, in forza dell’art.25 DPR 602/1973 nella versione introdotta
dal d.l.n.106/2005 entro il secondo anno successivo a quello dell’accertamento definitivo. E poiché
tale termine, scadente il 31.12.2001, non era stato rispettato la cartella andava annullata.
2.La Equitalia polis SPA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo al quale hanno
resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e la C.CO.COSTRUZIONI srl.Quest’ultima ha
depositato memoria ex art.384 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.16 d.lgs.n.546/92 101,
137 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c.
3.1 Lamenta che la CTR, nel dare atto che la Equitalia SPA era stata ritualmente citata nel giudizio
di appello e non si era costituita, aveva erroneamente considerato la validità della notifica dell’atto
di appello effettuata a mani dell’impiegato della società anzidetta, omettendo di considerare che tale
notifica era inesistente o nulla per violazione delle disposizioni indicate in rubrica. Non poteva,
infatti, ammettersi che la possibilità di procedere alla notifica secondo le modalità di cui all’art.16
cit. Mediante consegna dell’atto ad un impiegato poteva valere solo nei confronti del ministero
dell’economia e finanze ma non nei confronti del concessionario.
4. La società contribuente, nel controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l’atto
di appello era stato notificato correttamente sia a mano che a mezzo posta e che in ogni caso la
società concessionaria Gest line si era costituita, sicche’ l’impugnazione aveva raggiunto il suo
scopo ai sensi dell’art.156 c.p.c.
5. L’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, ha aderito al proposto gravame, in ogni caso rilevando
che i vizi della notifica ai quali faceva riferimento la sentenza impugnata erano ascrivibili
esclusivamente al concessionario della riscossione. Dovevano pertanto ritenersi fermi gli effetti che
la dedotta tardività della notifica avrebbe potuto produrre nei rapporti interni con l’Ufficio creditore.
6. Occorre preliminarmente evidenziare che la preliminare deduzione formulata in memoria dalla
società contribuente con riferimento all’intervenuta cancellazione della società dal registro delle
imprese coglie nel segno.

definitivo in forza della sentenza 430/39/98 per la quale il termine per proporre appello era scaduto

€,SENTE DA
T —TRAZIONE
LL r
–J1986
N. 131 “fi’.L AUL.
– N. 5

Al SEN$

MATERIA TRIBUTARIA
6.1 Risulta, infatti, che la società concessionaria ha proposto l’odierno ricorso nei confronti della
società contribuente ancorchè questa fosse stata cancellata, per come risulta dagli atti del fascicolo
di parte della stessa a far data dal 30 maggio 2001.
6.2 Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte – Cass.S.U.n.6070/2013 – in linea di continuità con
quanto già affermato con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, hanno fissato il seguente
principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire
dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa

registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento
interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva
eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove
invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o
si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile,
l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere
indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società
estinta.”
6.2 Ciò posto, nel caso di specie la società contribuente era stata cancellata dal registro delle
imprese a far data dal 30 maggio 2001 con data domanda del 26.3.2001-v.certfficazione Camera di
commercio Napoli dell’1.6.2001 in prod.soc.contribuente-.
Ragion per cui, dovendosi ritenere che tale cancellazione dovesse produrre effetti a far data
dall’entrata in vigore della legge di riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs n. 6 del
2003 -1 gennaio 2004- e dunque in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di appello

proitio«o dall’Agenzia- risalente al 10 novembre 2005-, il procedimento in grado di appello non
poteva essere iniziato a seguito della indicata cancellazione.
5. Sulla base di tali argomenti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art.382
c.p.c. perché il processo di appello non poteva essere proseguito.
6. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio fra tutte le parti.
P.Q.M.
la Corte
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché il processo 41itt appello non poteva essere
proseguito”k d’A 3r2 e”
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte in Roma.

ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA