Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 664 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.12/01/2017),  n. 664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10328-2015 proposto da:

C.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 126/della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, emesso il

10/11/2014 e depositato il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Stefano Viti, per i ricorrenti, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 21 gennaio 2015, ha rigettato le domande di equa riparazione proposte da F.B. e dalle altre persone indicate in epigrafe con ricorsi in data 4 agosto 2009, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per la durata non ragionevole dei giudizi amministrativi proposti negli anni 2002-2004 e conclusi con sentenze di rigetto pronunciate nel 2008.

1.1. – I ricorrenti – appartenenti alle Forze armate e corpi assimilati – avevano impugnato dinanzi al Tar del Lazio i provvedimenti con i quali l’Amministrazione aveva negato loro il transito nella posizione di ausiliaria, formulando eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., del D.L. 3 maggio 2001, n. 157, art. 1-bis (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e Forze armate), come convertito dalla L. 3 luglio 2001, n. 250, “nella parte in cui li aveva esclusi dalla facoltà, viceversa accordata a colleghi parimenti cessati dal servizio permanente e collocati nella riserva, di transitare nella posizione di ausiliaria”.

2. – In sede di giudizio di equa riparazione, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente il diritto all’indennizzo da irragionevole durata dei giudizi presupposti sul rilievo che la pretesa azionata fosse ab origine priva di fondamento, come emergeva dalle sentenze che avevano definito quei giudizi. L’assenza in capo ai ricorrenti del requisito dell’anzianità di servizio di almeno 40 anni, che era richiesto dalla normativa in tema di collocamento nell’ausiliaria, rendeva all’evidenza insussistente la disparità di trattamento denunciata con l’eccezione di illegittimità costituzionale, a sua volta strumentale all’accoglimento della domanda.

3. – Per la cassazione del decreto ricorre F.B., unitamente alle altre persone indicate in epigrafe, sulla base di due motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – I due motivi, con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, sono infondati sotto tutti i profili di censura prospettati.

1.1. – Nel sistema delineato dalla L. n. 89 del 2001, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, la durata non ragionevole del processo non produce automaticamente il diritto all’indennizzo del danno cosiddetto non patrimoniale, e la presunzione di danno può essere superata dall’accertamento della inesistenza della condizione di incertezza soggettiva sull’esito della lite. La condizione di incertezza soggettiva è esclusa, tra l’altro, dall’accertamento della temerarietà della pretesa azionata o resistita nel giudizio presupposto, ovvero dall’abuso dei poteri processuali, che il giudice dell’equa riparazione è chiamato a valutare autonomamente, salvo che il giudice del giudizio presupposto abbia già svolto tale accertamento, escludendo esplicitamente o implicitamente la temerarietà della lite ovvero l’abuso dei poteri processuali, con il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., o disponendo la compensazione delle spese di lite.

E’ priva di fondamento, pertanto, la tesi dei ricorrenti che nega al giudice dell’equa riparazione il potere di valutare autonomamente la temerarietà della domanda ovvero l’abuso di poteri processuali (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 9100 del 2016).

2. – Quanto al contenuto della valutazione che il giudice dell’equa riparazione è chiamato ad effettuare, questa Corte ha ripetutamente affermato che non esiste equipollenza tra manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto e temerarietà ovvero abuso dei poteri processuali (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 18834 del 2015), e che la presunzione di danno da durata non ragionevole del processo può essere vinta soltanto se si accerti che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, e quindi con la consapevolezza della manifesta infondatezza originaria o anche sopravvenuta della sua azione o difesa, incompatibile con lo stato di incertezza soggettiva.

3. – In caso di domanda cui acceda la prospettazione dell’illegittimità costituzionale delle norme su cui si fondi il diritto azionato, è già stato affermato che soltanto a far data dalla pronuncia di manifesta infondatezza della Corte costituzionale si può ritenere insussistente qualsivoglia speranza di successo dell’intrapresa iniziativa giudiziaria, con la correlata cessazione del patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa (Cass., sez. 6-2, sent. 18654 del 2014, non massimata; Cass., sez. 6-2, sent. n. 4890 del 2015). In altre parole, essendo l’esito del giudizio presupposto per definizione condizionato dall’incidente di costituzionalità, fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità la parte ha motivo di sperare nell’accoglimento della domanda, e quindi fino a quel momento la durata del giudizio presupposto deve essere valutata ai fini dell’equa riparazione.

3.1. – Il ragionamento postula l’avvenuto promovimento, da parte del giudice del giudizio presupposto, della questione di legittimità costituzionale, con il quale soltanto si realizza la condizione per l’accesso allo scrutinio della norma rilevante ai fini della decisione della causa. In caso contrario, ove cioè l’eccezione di illegittimità costituzionale non dia luogo a promovimento della relativa questione, la possibilità dell’accoglimento della pretesa azionata non viene mai ad esistenza, e con essa l’incertezza sull’esito della lite.

4. – Nella vicenda sottoposta all’odierno esame, la prospettata incostituzionalità della norma sulla quale si fondava il diritto azionato dai ricorrenti non ha dato luogo all’incidente di costituzionalità: il giudice amministrativo ha infatti dichiarato la manifesta infondatezza dell’eccezione e ha rigettato la domanda.

Il giudice dell’equa riparazione, richiamando la valutazione espressa dal giudice amministrativo, ha ritenuto che la pretesa azionata nel giudizio presupposto fosse ab origine priva di ogni possibilità di accoglimento, e che pertanto non sussistesse alcuna incertezza sull’esito della lite.

I ricorrenti contestano che fosse configurabile la temerarietà, mancando elementi indiziari precisi e concordanti dai quali potesse desumersi la consapevolezza della inconsistenza della pretesa: deducono in proposito che, alla data della introduzione dei giudizi presupposti, non vi erano precedenti pronunce negative di giudici amministrativi, e, in ogni caso, che la consapevolezza della infondatezza della pretesa non possa derivare dal fatto che la pretesa si fondasse sulla prospettata illegittimità costituzionale della norma che, a diritto vigente, negava loro la possibilità di transitare nell’ausiliaria.

4.1. – La doglianza non è condivisibile.

Premesso che l’assenza di precedenti pronunce negative di giudici amministrativi sulla pretesa in oggetto, a fronte di normativa che non riconosceva il corrispondente diritto, è argomento privo di rilievo nel senso del potenziale accoglimento della stessa, si deve rilevare che il giudizio di temerarietà espresso dal giudice dell’equa riparazione non poggia sul fatto che la pretesa azionata fosse subordinata all’accoglimento della eventuale questione di legittimità costituzionale, ma sulla pretestuosità della prospettazione complessiva della pretesa. Il giudice dell’equa riparazione, infatti, ha sottolineato che le sentenze di rigetto del TAR erano fondate sul rilievo dell’assenza, in capo ai ricorrenti, del requisito dell’anzianità minima richiesta dalla legge per il transito nell’ausiliaria, e sull’ulteriore considerazione che proprio l’assenza di quel requisito giustificava il diverso trattamento ad essi riservato, con la conseguenza che non poteva neppure astrattamente configurarsi la violazione dell’art. 3 Cost. La ritenuta consapevolezza dell’inconsistenza della pretesa è la risultante di una valutazione della domanda come formulata, comprensiva cioè dell’eccezione di illegittimità costituzionale, e che il giudice dell’equa riparazione ha effettuato ex ante, sulla base degli elementi emergenti dalle sentenze conclusive dei giudizi presupposti.

4.2. – In conclusione si deve affermare che al giudice dell’equa riparazione non è precluso l’accertamento della temerarietà originaria della pretesa azionata sulla base della prospettata illegittimità costituzionale di una o più norme di legge, quante volte il giudice del giudizio presupposto abbia ritenuto manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità.

5. – Il ricorso è rigettato a spese compensate, in considerazione della novità della questione trattata e non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè risulta agli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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