Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6639 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20465-2006 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio

dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUARISO ALBERTO, POLIZZI EUGENIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ATM – AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV N. 99 INT. 14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIELLO ANGELO,

FRANCHINA ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/07/2005 r.g.n. 450/03 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’ianmmissibilità per le

parti che hanno transatto, accoglimento nel resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, con sentenze nn. 1047 e 1048 del 2002 respingeva le domande proposte dai. lavoratori odierni ricorrenti, assunti dall’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.

con contratto di formazione e lavoro, intese ad ottenere il pagamento di differenze retributive, connesse alla mancata corresponsione di alcune voci di retribuzione previste per tutti gli operai e conducenti di sesto livello contrattuale, e il riconoscimento del diritto a vedersi computare anche il biennio di formazione e lavoro nell’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, che, con la sentenza qui impugnata, riunite le diverse cause, respingeva il gravame dei lavoratori. La Corte di merito osservava, in particolare, che la mancata percezione di numerose voci retributive riconosciute ai colleghi con pari anzianità e pari mansioni trovava piena giustificazione in una specifica previsione del contratto collettivo nazionale del 1995, intesa ad incentivare le aziende alla “conferma” dei lavoratori assunti con contratto di formazione; un’analoga previsione contrattuale portava ad escludere la illegittimità del mancato computo del biennio di formazione nel calcolo degli scatti di anzianità, la cui disciplina, essendo riconducibile ad istituti di origine contrattuale, era soggetta all’autonomia collettiva.

2. Di questa sentenza i lavoratori hanno domandato la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi, cui l’azienda ha resistito con controricorso.

3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione dell’8 aprile 2010 il difensore della resistente ha depositato distinti verbali di conciliazione sindacale della controversia, relativi a tutti i lavoratori ricorrenti tranne C.B., Co.Do., M.D. e P.G..

4. In esito alla stessa udienza la Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo essendo pendente dinanzi alle Sezioni unite, in relazione ad analoga controversia, la questione riguardante gli scatti di anzianità, per la quale era insorto un contrasto di giurisprudenza all’interno della Sezione lavoro.

5. Intervenuta la decisione delle Sezioni unite e fissata nuovamente la discussione, la controversia è stata trattata all’udienza odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In limine, il Collegio osserva che dai verbali di conciliazione sopra menzionati risulta che i lavoratori firmatari e la società datrice di lavoro hanno definito in via transattiva la posizione contenziosa ricollegabile al rapporto di lavoro e, in particolare, alle rivendicazioni economiche connesse al trattamento retributivo e al computo del biennio di formazione nel calcolo degli scatti d’anzianità. Ne consegue, in mancanza dei presupposti formali per la pronuncia di estinzione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dai suddetti lavoratori, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio, alla stregua del contenuto dell’accordo transattivo.

2. In relazione alle residue posizioni controverse, riguardanti i lavoratori per i quali non è stato acquisito alcun verbale conciliativo, occorre esaminare il merito dell’impugnazione proposta in questa sede.

2.1. Il ricorso si articola in quattro motivi di censura.

2.2. Con i primi due motivi si critica, sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici e del vizio di motivazione, nonchè della violazione di principi costituzionali e comunitari, l’interpretazione data dalla Corte di merito all’art. 7 del c.c.n.l.

1995, in base alla quale è stata ritenuta legittimamente disposta la differenziazione del trattamento retributivo nei quindici mesi successivi alla trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. Si rileva, in particolare, che il giudice di merito avrebbe dovuto dapprima esaminare la questione della esistenza, o meno, di un sub-livello di inquadramento nei confronti dei lavoratori provenienti dalla formazione e, in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola per violazione della L. n. 863 del 1984, art. 3; si aggiunge che nella previsione contrattuale, così come intesa dalla Corte di merito, manca una ragione giustificatrice della discriminazione indiretta in pregiudizio di tali lavoratori, si che il divieto di differenziazione salariale in ragione dell’età, tornando ad essere pienamente operante, avrebbe dovuto imporre la dichiarazione di nullità della clausola che eventualmente introduca la differenziazione.

2.3. Con il terzo e quarto motivo si critica la pronunzia impugnata pei avere ritenuto sussistente e legittima la determinazione contrattuale di esclusione del periodo di formazione dal computo degli scatti di anzianità. Si osserva che, là dove la contrattazione collettiva preveda aumenti periodici di anzianità collegati al decorso del tempo, non può escluderne la maturazione durante il perdurare del contratto di formazione successivamente convertito, dovendo configurarsi, in tal caso, una indiretta discriminazione in ragione dell’età, peraltro in violazione dei principi comunitari.

2.4. I primi due motivi non sono fondati. Il giudizio di infondatezza trova base, in primo luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost.

n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002). In secondo luogo, con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nella L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, la quale prevede l’applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però l’applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr.

Casa n. 9405 del 2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l’obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435 del 2006).

Con specifico riguardo alle questioni poste in questa sede, al di là del tentativo di formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per i primi 15 mesi di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva, con l’art. 36 Cost. e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi consolidati secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell’accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l’eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto; nè può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l’eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nei la medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di un procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. n. 7752 del 2003 e altre in senso conforme).

In applicazione di questi principi, deve essere ritenuta corretta la decisione della Corte di Milano che ha affermato la validità, anche alla stregua dei motivi espressi dalle parti stipulanti (da una parte, incentivo premiante per il datore di lavoro che avesse trasformato in rapporti a tempo indeterminato l’80% dei c.f.l. in scadenza; dall’altra, la considerazione che i lavoratori dovevano considerarsi pur sempre “neoassunti” e quindi in possesso di una professionalità non comparabile con quella degli altri), della previsione di una riduzione retributiva per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato. D’altra parte, le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione unicamente mediante inquadramento del lavoratore nella qualifica immediatamente inferiore, ma non vietano alle parti collettive di conseguire tale riduzione con mezzi diversi, come nella specie ove è stato mantenuto l’inquadramento corrispondente alla qualifica del contratto nazionale, ma sono state escluse alcune voci di esso, dovendosi negare un intento, diretto o indiretto, di discriminazione in ragione dell’età (cfr. Cass. n. 11435 del 2006, cit.). Non ricorre, dunque, alcuno dei vizi denunciati, in relazione all’interpretazione fornita dai giudici di merito e alla ritenuta validità delle clausole collettive denunciate (se pure secondo una valutazione che consegue, non alla diretta esegesi delle dette clausole – essendo inapplicabile ratione temporis la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3 introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ma al giudizio di congruità e legittimità della interpretazione data dal giudice del merito).

2.5. Sono invece fondati il terzo e il quarto motivo, alla stregua del principio – enunciato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 20074 del 2010, a composizione del richiamato contrasto di giurisprudenza – secondo cui “il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.

2.6. Vanno quindi respinti i primi due motivi di ricorso e accolti il terzo e il quarto. In relazione a questi ultimi la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le relative spese di giudizio, tranne che per i ricorrenti C., Co., M. e P.; e, per questi ultimi, accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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