Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6639 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. III, 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLLIO 30,

presso lo Studio GIUSTINO CARAMANICO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RISPOLI GREGORIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5612/2 008 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del

3.7.08, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 7 luglio 2008, con la quale il Giudice di Pace di Firenze, investito della sua opposizione avverso il precetto intimatole da Q.L. sulla base di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del Tribunale di Firenze, la quale aveva rigettato la domanda da lei proposta contro il Q. e recava esclusivamente condanna in suo danno ed a favore del Q. per le spese giudiziali, ha accolto l’opposizione limitatamente a parte della somma precettata e l’ha rigettata per il residuo.

Al ricorso l’intimato non ha resistito.

2. Il ricorso – ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in ragione del testo dell’art. 616 c.p.c. anteriore alla modifica operatane dalla L. n. 69 del 2009 – e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con l’unico motivo su cui il ricorso si fonda si deduce violazione dell’art. 136 Cost. it, degli artt. 282, 615, 616 c.p.c. e si sostiene la tesi che erroneamente ed in spregio del decisum della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2004, avrebbe affermato che la condanna alle spese giudiziali accessoria a sentenza di rigetto della domanda e, quindi, di mero accertamento, costituirebbe titolo esecutivo. Ad avviso della ricorrente quella sentenza avrebbe valore di legge in senso contrario ed il Giudice di Pace l’avrebbe disattesa ancorche’ copia della stessa fosse stata prodotta in giudizio. Ed anzi si sarebbe ispirato alla motivazione di una sentenza di merito.

3.1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

In disparte il rilievo che la sentenza impugnata ha evocato si’ una pronuncia di merito (del 2006) favorevole all’asserto dell’immediata esecutivita’ della condanna alle spese accessoria a sentenza di rigetto ed in genere di mero accertamento, ma lo ha fatto dopo il richiamo a Cass. n. 21367 del 2004, che ha motivatamente affermato la stessa tesi, si deve rilevare che del tutto inesattamente ed impropriamente si attribuisce nel ricorso alla citata sentenza della Corte costituzionale valore di legge in senso contrario a quell’asserto.

In proposito, la Corte, nell’ord. n. 26276 del 2008 (sul ricorso n. r.g. 24961 del 2007) ha gia’ osservato quanto segue: L’orientamento che ritiene applicabile l’immediata esecutivita’ della sentenza di primo grado assoggettata ad impugnazione anche alla condanna alle spese giudiziali accessoria ad una pronuncia di rigetto (e, quindi, di mero accertamento della infondatezza della domanda) e’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: alla sentenza n. 21367 del 2004, che parte ricorrente conosce e da cui dissente quanto alle motivazioni, sono seguite le conformi Cass. n. 16262 del 2005, n. 16263 del 2005, n. 4306 del 2008; inoltre Cass. n. 18512 del 2007, con motivazione che ricostruisce il significato del precetto di cui all’art. 282 c.p.c. autonomamente rispetto a Cass. n. 21367 del 2004, ha ritenuto provvisoriamente esecutivi i capi condannatoli accessori a pronuncia costitutiva: la motivazione di questa sentenza e’ idonea anche a superare le perplessita’ affacciate nel ricorso – sulla base di Corte costituzionale n. 232 del 2004 (peraltro discutibilmente supponente che la sentenza n. 21367 del 2004 abbia usato la nozione di accessorieta’ nel significato rilevante ai fini delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione ai sensi dell’art. 31 c.p.c.) – circa l’utilizzazione della nozione di accessorieta’ ai fini della condanna nelle spese. … la sentenza n. 232 del 2004 del Giudice delle leggi, pur avendo un dispositivo di rigetto, ha, in realta’, la sostanza di una declaratoria di inammissibilita’, in quanto la Corte costituzionale esaurisce espressamente la motivazione dicendo che la questione sollevata dal rimettente e’ fondata su un erroneo presupposto interpretativo, che cioe’ l’art. 282 c.p.c. sia idoneo a giustificare l’esecutorieta’ del capo sulle spese di una sentenza non condannatoria nel merito.

Poiche’ siffatta lettura dell’art. 282 c.p.c. e’ stata offerta dalla Corte costituzionale non gia’ con una pronuncia interpretativa di rigetto, per evidenziare, com’e’ suo tipico compito, un’interpretazione che renderebbe superabile la questione di costituzionalita’ dell’art. 282 c.p.c., nella specie non puo’ venire in rilievo il principio di diritto che regola in punto di interpretazione i rapporti fra l’interpretazione del Giudice delle leggi e quella della Corte di cassazione e degli altri giudici.

Principio che e’ stato condivisibilmente cosi’ espresso: con la sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalita’ della disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice a quo, in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva, indica una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione. Tale interpretazione adeguatrice operata dal giudice delle leggi rappresenta un esito di merito del sindacato di costituzionalita’ che non interferisce con il controllo di legittimita’ rimesso alla Corte di Cassazione, ed ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la stessa Corte di Cassazione, nel senso che essi non possono piu’ accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Essi possono solo risollevare la questione, ove non intendano aderire alla interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi, ne’ ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme a Costituzione. (Cass. n. 166 del 2004).

Viene, invece, in rilievo il principio – ribadito di recente da questa Corte ed espressione tendenziale del principio di tendenziale coerenza dell’ordinamento nelle varie manifestazioni delle competenze dei suoi organi – secondo il quale «l’interpretazione di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalita’, offerta dalla Corte costituzionale in una sentenza dichiarativa dell’infondatezza della questione, pur non essendo vincolante per il giudice chiamato successivamente ad applicare quella norma, rappresenta, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, un fondamentale contributo ermeneutico, che non puo’ essere disconosciuto senza valida ragione: il fondamento comune delle due distinte attivita’, pur finalisticamente diverse, esige infatti che, al fine dell’utile risultato della certezza del diritto oggettivo, le interpretazioni non vengano a divergere, se non quando sussistano elementi sicuri per attribuire prevalenza alla tesi contraria a quella in precedenza affermata (Cass. n. 5747 del 2007). Questo principio, peraltro, non si attaglia al caso di specie, nel quale il giudizio dinanzi alla giurisdizione ordinaria pervenuto a questa Corte non e’ quello in cui ha avuto luogo il giudicato costituzionale di rigetto (che, com’e’ noto, avuto riguardo all’art. 136 Cost., comma 1 non ha nemmeno un’efficacia preclusiva, potendo la questione non solo essere riproposta, sia pure con altri argomenti, ma addirittura potendo esserlo con gli stessi argomenti e ricevere una diversa risposta dalla Corte costituzionale in un diverso momento storico, come spesse volte e’ accaduto, non essendo la Corte stessa vincolata al suo precedente di rigetto).

Viceversa, cio’ che viene in rilievo nella specie e’ un principio piu’ risalente, ancora una volta espressione del principio di tendenziale coerenza dell’ordinamento, pur nelle manifestazioni di competenza di organi diversi. Esso e’ quello secondo cui il fondamento comune delle interpretazioni, finalisticamente diverse, che compiono la Corte costituzionale e la Corte di cassazione esige che, ai fini dell’utile risultato della certezza del diritto obiettivo, le interpretazioni stesse non vengano a divergere, se non quando sussistano elementi sicuri per attribuire prevalenza alla tesi contraria a quella in precedenza affermatasi e saldamente costituita nella communis opinio dottrinale e giurisprudenziale (Cass. sez. un. n. 2175 del 1969).

Ora, e’ vero che l’affermazione direttamente riferita all’esegesi dell’ari. 282 c.p.c. si inserisce nel solco della tradizionale interpretazione che legava l’esecutivita’ alla sentenza di condanna nel merito, ma non ne fa proprie le premesse, posto che non esclude che l’esecutivita’ possa riferirsi anche ai capi condannatoli di merito accessori a capi di accertamento o costitutivi che ne siano il presupposto, bensi’ sceglie di seguire un percorso argomentativo nuovo, cioe’ l’intendere la condanna nelle spese come estranea alla logica dell’anticipazione di tutela sostanziale rispetto al giudicato che sarebbe sottesa ad una norma come l’art. 282 c.p.c. (e lo sarebbe stata quando l’esecutivita’ era riferita alla sentenza di secondo grado). Si tratta di una logica che, innanzi tutto e’ espressione di attivita’ interpretativa che non assume a fondamento alcuna giustificazione costituzionale, cioe’ non si pone al livello dei principi costituzionali, e che, dunque, non puo’ essere ritenuta espressione di esercizio da parte della Corte costituzionale della sua attivita’ istituzionale di interprete dell’ordinamento costituzionale. Ne consegue che essa, ferma l’autorevolezza dell’organo da cui proviene, si pone sul piano della normale esegesi interpretativa e, pertanto, come tale puo’ essere oggetto di dissenso, specie da parte del giudice cui compete istituzionalmente lo svolgimento della c.d. funzione di nomofilachia, atteso altresi’ che nella dottrina processualcivilistica da tempo era stato posto in discussione l’orientamento tradizionale. Peraltro, nella specie i passaggi argomentativi con i quali la sentenza mostra di ricollegare l’esecutivita’ di cui dice l’art. 282 c.p.c. alla sentenza di condanna nel merito non sono nemmeno espliciti nell’individuate il fondamento di un simile collegamento esclusivo. La’ dove precisano che il fondamento della condanna nelle spese e’ il principio di soccombenza non chiariscono perche’, una volta che il principio della soccombenza ha trovato manifestazione per il tramite del potere del giudice in una condanna, tale condanna, quale amminicolo della tutela in giudizio del diritto del convenuto che ha avuto ragione non debba trovare immediate attuazione.

Va detto, semmai, che il lettore della sentenza – e ne e’ prova il commento che la sentenza ha ricevuto in dottrina – dall’accento posto dalla Corte sul valore del principio di soccombenza ricava l’impressione che la Corte, pur opinando che non sia l’art. 282 c.p.c. la chiave per giustificare l’esecutivita’ del capo condannatorio alle spese giudiziali accessorio a sentenza di rigetto della domanda di merito, ritenga, in realta’, che tale esecutivita’ si giustifichi proprio come implicazione del principio di soccombenza. Se, infatti, la giustificazione ultima di quest’ultimo e’ che il soggetto che agisce o resiste in giudizio non deve, se ha ragione, subire (almeno di regola: l’eccezione e’ il potere di compensazione) sacrifici per essere stato costretto ad agire o a resistere in giudizio, quali quelli del costo del processo, allora appare giustificato che, mano a mano che il processo segue il suo corso, l’autorita’ della decisione non definitiva possa giustificare l’esecutivita’ immediata del capo sulle spese.

Di modo che essa si giustifica per le ragioni poste a base dell’orientamento interpretativo sull’art. 282 c.p.c. ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte siccome espresse da Cass. n. 18512 del 2007. Esse non sono basate sul concetto di accessorieta’ cui allude il Giudice delle leggi e da Esso non sono state in alcun modo esaminate ed anzi parrebbero, come non ha mancato di rilevare la dottrina, ricevere surrettizio avallo.

In fine, nel senso dell’orientamento qui condiviso, si veda, da ultimo, Cass. n. 16003 del 2008.

Il ricorso, conclusivamente, dovrebbe essere dichiarato manifestamente infondato.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che la memoria, invece, di farsi carico dei rilievi della relazione, prospetta soltanto che il ricorso sarebbe stato proposto per la decisione in Camera di consiglio sul presupposto della manifesta infondatezza, mentre lo stesso tessuto della relazione paleserebbe che al piu’ sarebbe infondato.

In merito a tale rilievo, e’ sufficiente osservare:

a) che la decisione in Camera di consiglio dei ricorsi manifestamente infondati e’ previsto dall’art. 375 c.p.c., n. 5 (testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006);

b) che la manifesta infondatezza emerge nella specie dall’esistenza dei precedenti in essa richiamati e che comunque, ove non esistesse ed il ricorso fosse comunque infondato, non sarebbe ragione sufficiente per un rinvio della causa alla pubblica udienza, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e considerato che le forme della decisione correlate all’adunanza della Corte in Camera di consiglio assicurano la possibilita’ della discussione orale, differenziandosi dalla discussione in pubblica udienza, sol perche’ l’adunanza non e’ aperta al pubblico, nel mentre alla parte e’ assicurata la possibilita’ di depositare anteriormente memoria e, del resto, il suo argomentare trova anche facilitazione nella “traccia” rappresentata dalle argomentazioni della relazione, il che la pone in situazione migliore di quella in cui venga a trovarsi con la “sorpresa” della decisione conseguente alla pubblica udienza;

c) che, inoltre, l’essersi la relazione diffusa a dimostrare la manifesta infondatezza non puo’ significare che, in realta’, si tratti solo di “infondatezza”, per la semplice ragione che il dovere di motivazione, connaturato anche al progetto di decisione espresso dalla relazione, richiedeva una serie di enunciati (anche sul significato della sentenza della Consulta), i quali, del resto, soltanto se al ricorso fosse stato applicabile l’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), avrebbero potuto omettersi, poiche’ sarebbe stato sufficiente il mero richiamo dei precedenti e l’asserto della infondatezza manifesta, motivato per relationem con il rinvio ad essi.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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