Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6639 del 14/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.14/03/2017), n. 6639
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 977/2016 proposto da:
P.A.L., in proprio e quale genitore esercente la potestà
sulla figlia minore Pa.Ma., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
BOTZIOS, rappresentata e difesa dagli avvocati VITANTONIO RIPOLI ed
EUSTACHIO MAURO FRANCIONE;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA S.P.A. (già Ina Assitalia – Le Assicurazioni
d’Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso la
studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., G.A., G.N.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 411/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Potenza ha incrementato il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto alla P. e alla figlia Pa.Ma. per la morte di Pa.Gi., avvenuta a seguito di un sinistro stradale ascritto a concorrente responsabilità della vittima (per il 30%) e del conducente di un veicolo non identificato (per il 70%); ha, inoltre, riconosciuto ex novo a Pa.Ma. il danno patrimoniale conseguente alla perdita del padre;
ricorre per cassazione la P. – sia in proprio che in rappresentanza della figlia minore – affidandosi a due motivi; resiste la Generali Italia s.p.a. a mezzo di controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
entrambi i motivi sono inammissibili nella parte in cui deducono un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile ratione temporis;
il primo motivo è infondato nella (residua) parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in quanto:
– in relazione alla morte del Pa., non spetta (cfr. Cass., S.U. n. 15350/2015) il risarcimento del danno jure hereditario per la perdita della vita (c.d. danno tanatologico);
– la Corte ha correttamente liquidato unitariamente i vari profili del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, rilevando come non fossero emersi elementi (di personalizzazione) tali da giustificare una maggiorazione degli importi tabellari;
il secondo motivo è inammissibile anche nella (residua) parte in cui censura la “svista” in cui sarebbe incorsa la Corte per non avere considerato che la P. e il Pa. non erano solo conviventi, ma erano anche sposati: trattasi, in effetti, di errore percettivo che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.250,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017