Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6639 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI L.C.G. Umberto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24509-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

dell’avvocato CARDOSI UGO;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACHI MASSIMILIANO;

– controricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il

25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – C.S., nella veste di soda accomandante della L’Ostricaro di D.V. & C. s.a.s., ha chiesto la cancellazione dal registro delle imprese di Latina dell’iscrizione del provvedimento col quale il Presidente del Tribunale di Latina aveva nominato, nel febbraio 2018, P.G. liquidatore della società.

Ha assunto, in proposito, che la richiesta di nomina era pervenuta da soggetto non più amministratore, essendo l’accomandatario D. revocato dalla carica con sentenza del Tribunale di Latina depositata nel luglio 2016.

2. – Il giudice del registro delle imprese ha respinto l’istanza di cancellazione, con ordinanza del settembre 2018.

3. – C.S. ha proposto reclamo ex art. 2192 c.c. avanti al Tribunale di Latina, rilevando che il giudice del registro era incorso nella violazione dell’art. c.p.c., posto che, al momento del deposito del ricorso avanti al giudice del registro, risultava pendente avanti alla Corte di Appello di Roma il reclamo avverso il detto provvedimento di nomina del liquidatore.

4. – Nel corso del procedimento avanti al Tribunale, è intervenuta ordinanza della Corte di Appello di Roma, che ha annullato il provvedimento di nomina del detto liquidatore giudiziale.

A ciò ha fatto seguito l’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione di P.G. quale liquidatore della L’Ostricaro s.a.s..

5. – Il Tribunale, preso atto di queste circostanze, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pure rilevando che, difettando l’accordo tra la reclamante e i reclamati ( P.G.; Camera di Commercio di Latina), occorreva comunque pronunciarsi sulle spese del giudizio, sulla base della regola della soccombenza virtuale.

6. – A tale proposito, il Tribunale ha rilevato che la norma dell’art. 2487-bis c.c. dispone che la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, le eventuali modificazioni debbano essere iscritte nel registro delle imprese. Ha poi precisato che l’iscrizione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento e che, d’altra parte, “non esiste alcuna norma che subordini l’iscrizione del provvedimento di nomina alla sua definitività”.

Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della reclamata Camera di Commercio.

7. – Avverso questa decisione ricorre per cassazione C.S., articolando quattro motivi.

8. – Resiste la Camera di Commercio di Latina, con controricorso.

Pernarella Giorno non si è costituito.

La Camera di Commercio ha anche depositato memoria.

9. – I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: violazione dell’art. 2383 c.c., comma 4 e art. 2400 c.c., u.c..

Secondo motivo: violazione dell’art. 741 c.c. Violazione dell’art. 91 c.p.c.. Soccombenza virtuale dei soccombenti.

Terzo motivo: violazione dell’art. 100 c.p.c..

Quarto motivo: violazione dell’art. 75 c.p.c.. Inammissibilità della costituzione di P.G., quale liquidatore dell’accomandita. Violazione dell’art. 112 c.p.c.

10. – Con il primo e con il secondo motivo, la ricorrente rileva, essenzialmente, che nella specie – di nomina del liquidatore da parte del Tribunale ex art. 2275 c.c. – trovano applicazione le norme relative ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. ss..

Tra queste disposizioni viene in particolare risalto – si aggiunge – quella dell’art. 741 comma 1, per cui i decreti camerali diventano efficaci solo dopo l'”inutile spirare del termine per il reclamo” (cfr., così, anche Cass., 11 gennaio 2017, n. 454). Con la conseguenza, allora, che la Camera di commercio non avrebbe potuto procedere all’iscrizione del liquidatore nella pendenza del termine per impugnare il provvedimento di nomina dello stesso, secondo quanto invece da questa nei fatti posto in essere.

11. – Il Collegio, rilevata l’ammissibilità del presentato ricorso, posto che ha come oggetto diretto immediato le statuizioni relative alle spese di giudizio (cfr. Cass., 23 febbraio 2013, n. 2757), riscontra altresì che la questione posta nel merito è nuova, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte.

12. – A norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, il Collegio ritiene, pertanto, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

PQM

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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